Il Tribunale di Taranto ha fornito degli importanti chiarimenti in merito al reato di lesioni personali causate dal sanitario al paziente

La sentenza in esame (Tribunale di Taranto, Sezione 2°, n° 378/2017) affronta il reato di lesioni personali colpose, previsto e punito dall’art. 590 c.p., cagionate dal sanitario ai danni del paziente.
Invero, nella vicenda trattata dinanzi al Tribunale, due medici – specificamente due ortopedici – sono stati condannati per lesioni personali colpose in quanto costoro, non avendo effettuato al paziente i dovuti accertamenti tecnici – prescritti peraltro anche dalle linee guida scientifiche – hanno errato la diagnosi e conseguentemente la terapia, aggravando infine la durata della malattia del paziente, ricoverato in seguito ad un infortunio incorso durante una partita di calcetto.
Pertanto, la carenza di esami specifici non ha consentito di diagnosticare in maniera corretta la malattia, con la conseguenza che la terapia applicata al paziente è risultata non idonea alle cure ed ha, per converso, aumentato la durata della malattia.
Ne è conseguita, pertanto, la condanna dei due ortopedici alla pena della reclusione nonché al ristoro del danno nei confronti del paziente, costituitosi appunto parte civile nel processo penale.
Ebbene, ad avviso di chi scrive, risulta opportuno segnalare ai lettori che il contenuto della sentenza del Tribunale di Taranto richiama l’Orientamento Giurisprudenziale conformatosi sul punto.
A tal riguardo mi permetto evidenziare la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione penale, individuata dal n° 2474/2010, riportandone la correlativa massima Giurisprudenziale: “Risponde di lesioni personali colpose il medico ospedaliero che, omettendo di effettuare i dovuti esami clinici, dimetta con la diagnosi errata di gastrite un paziente affetto da patologia tumorale, così prolungando per un tempo significativo le riscontrate alterazioni funzionali (nella specie, vomito, acuti dolori gastrici ed intestinali) ed uno stato di complessiva sofferenza, di natura fisica e morale, che favorivano un processo patologico che, se tempestivamente curato, sarebbe stato evitato o almeno contenuto”.
La, appena sopra citata, massima degli Ermellini, sebbene riguardi una differente fattispecie dal punto di vista medico, risulta, per contro, analoga alla questione affrontata dal Tribunale di Taranto, a dimostrazione del fatto che la Giurisprudenza risulta – almeno allo stato! – uniforme in materia di lesioni personali colpose, ex art. 590 c.p., con specifico riguardo all’allungamento dei tempi della malattia.
 

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

 
 
 
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