L’obbligo del nonno di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – è subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole.

La vicenda è stata oggetto di trattazione della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. VI-1, Ordinanza n. 14951 del 14 luglio 2020). Il Tribunale di Perugia e successivamente la Corte di Appello di Perugia condannavano l’ascendente paterno di un minore al pagamento dell’assegno periodico di mantenimento quantificato in € 130,00. Il nonno del minore in questione ricorre in Cassazione.

Con il primo motivo, l’uomo lamenta il pagamento a proprio carico di un assegno quale contributo al mantenimento del nipote in quanto la madre, lavoratrice stabile che vive con la famiglia d’origine, non ha dimostrato lo stato di bisogno e tantomeno l’incapacità di provvedere ai bisogni primari del figlio.

Con il secondo motivo, l’uomo denuncia che la madre del minore non ha dimostrato di non poter incrementare il proprio reddito e che il padre lavora come addetto accoglienza clienti.

Gli Ermellini ritengono il ricorso infondato.

Secondo la giurisprudenza della Corte, viene specificato, “l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui”.

L’obbligo della figura del nonno di fornire ai genitori del minore i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli è subordinato a quello dei genitori.

Non è quini consentito rivolgersi ai nonni materni o paterni solo perché uno dei due genitori non onori il proprio obbligo di contributo ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole.

La decisione della Corte d’Appello, e anche del Giudice di primo grado, è conforme alla giurisprudenza sopra riportata.

La madre, infatti, ha un reddito mensile di circa mille euro che è del tutto insufficiente a far fronte alle esigenze del minore malato e bisognoso di terapie riabilitative, e ciò pur tenendo conto del contributo economico dei nonni materni, con i quali la donna abita.

La Corte d’Appello, inoltre, ha accertato l’impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre.  

Per tali ragioni la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’uomo confermando l’obbligo dello stesso al pagamento mensile dell’importo di € 130 a titolo di contributo al mantenimento del nipote.

Avv. Emanuela Foligno

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