Confermato l’assegno di mantenimento a carico del marito nonostante l’incasso da parte della ex moglie di 370mila euro derivanti dalla liquidazione della società di famiglia

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14070/2020 ha respinto il ricorso di un uomo contro la decisione dei giudici del merito che,  in sede di separazione personale con la moglie, ponevano a suo carico un assegno di 1400 euro mensili complessivi, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento a favore della ex coniuge  (800 euro) e della figlia (600 euro), lasciando immutate le ulteriori statuizioni relativamente alla ripartizione delle spese straordinarie di mantenimento poste a carico dei coniugi nella misura del 70% e 30%.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, che il giudice territoriale non avesse tenuto conto della situazione economica delle parti e dei fatti nuovi sopravvenuti cioè la consistente riduzione del reddito del marito calcolato dal giudice di merito al lordo e non al netto e l’incasso della somma di 370.000 euro da parte della moglie a seguito della liquidazione della società di famiglia.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto infondata la censura proposta.

Infatti – rilevano dal Palazzaccio – nel merito la decisione impugnata aveva già valutato tutte le ragioni del ricorrente: aveva preso in considerazione la situazione economica delle parti e tenuto conto della disparità reddituale che aveva ritenuto fortemente affievolita per il marito da 6000 euro a 3000 euro mensili, mentre la moglie, socia della società di famiglia, essendo stata liquidata, non disponeva più di alcun reddito.

La Corte d’Appello aveva poi esaurientemente motivato ritenendo che, essendo la moglie priva di reddito e di occupazione, doveva essere confermato il contributo al mantenimento da parte del marito a favore della moglie secondo le cifre indicate.

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