Accolto il ricorso di una contribuente che si era vista respingere la domanda di prestazione di invalidità civile prevista dalla legge n. 222 del 1984 sulla base della vecchia nozione di capacità di guadagno prevista dalla previgente normativa, denominata capacità di generare denaro

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14019/2020 ha accolto il ricorso di una contribuente che si era vista rigettare, in sede di merito, la domanda volta ad ottenere le prestazioni di invalidità civile di cui alla legge n. 222 del 1984.

La donna, nel rivolgersi alla Suprema Corte, aveva contestato, tra gli altri motivi, che la Corte di appello avesse fatto propria la valutazione del ctu, il quale aveva affermato che la parte fosse “portatrice di infermità che non determinavano una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazione confacenti alle sue attitudini personali prendendo però come parametro la capacità di generare denaro sempre relativamente alle attitudini specifiche della perizianda”.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto di aderire alla doglianza della ricorrente, accogliendo l’impugnazione e rinviando il caso al Collegio distrettuale, in diversa composizione, per un nuovo esame.

In tutti i passi della relazione medico legale espletata nel giudizio di secondo grado, trascritta nel ricorso, il CTU – rilevano dal Palazzaccio – fa sempre riferimento alla vecchia nozione di capacità di guadagno prevista dalla previgente normativa (denominandola capacità di generare denaro) e non al presupposto della diminuzione della capacità di lavoro previsto dalla legge n. 222 del 1984 ai fini delle prestazioni di invalidità poste a carico dell’INPS, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

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