Rientra nella nozione di infortunio sul lavoro qualunque esposizione al rischio riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa in modo diretto ed indiretto (Tribunale di Terni, Sez. Lavoro, sentenza n. 46/2021 del 4 febbraio 2021)
Il lavoratore cita a giudizio l’Inail deducendo che il 2 febbraio 2017, mentre si accingeva ad entrare in ufficio inciampava andando a colpire violentemente la spalla destra contro lo stipite della porta d’ingresso; di aver riportato quale conseguenza dell’infortunio sul lavoro la rottura del tendine sovraspinoso e del tendine sottoscapolare ed esiti di intervento chirurgico di reiserzione; di aver denunciato il sinistro per ottenere il corrispondente beneficio economico; che tuttavia con provvedimento n.513417992 del 2.02.2017 l’Istituto rigettava l’istanza non riconoscendo il nesso causale tra l’evento dannoso e la lesione accertata.
Il lavoratore contesta il diniego dell’Inail e ne chiede il riconoscimento e l’accertamento dell’invalidità nella misura del 10%.
La causa viene istruita attraverso prove testimoniali e CTU Medico-Legale.
Preliminarmente il Tribunale da atto che la materia degli infortuni sul lavoro, regolamentata dal DPR 1124/1965, comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta, parziale o temporanea, che comporti l’astensione al lavoro per più di tre giorni.
Quindi, il requisito richiesto dalla legge ai fini della indennizzabilità è la causa violenta in occasione di lavoro.
L’onere di provare i fatti storici dell’infortunio e il nesso causale con l’espletamento della prestazione lavorativa, grava sul lavoratore.
Dalle prove testimoniali e dalla documentazione prodotta il Tribunale ritiene la domanda fondata.
La natura di infortunio sul lavoro risulta comprovata dalle testimonianze acquisite che hanno confermato la ricostruzione del fatto come affermato dal lavoratore.
Uno dei testi ha confermato che il giorno dell’infortunio si trovava con il ricorrente per assistenza tecnica presso l’AST di Terni e mentre stavano rientrando in ufficio, dopo la pausa pranzo, il ricorrente inciampava su una rampa metallica che era stata appoggiata sulle scale dai dipendenti dell’ AST per prendere un macchinario.
Il teste ha specificato che: ” … il ricorrente ha … inciampato su questa rampa, in particolare, sul dente che sta all’inizio della rampa, la quale nella parte alta viene appoggiata allo scalino e il dente sta nella parte bassa. Dopo essere inciampato è andato giù e non è riuscito ad evitare di prendere la botta. Ha sbattuto alla spalla destra. Il ricorrente è stato subito aiutato a rialzarsi da due colleghi che lo precedevano”.
Anche la deposizione testimoniale del lavoratore dell’AST ha confermato tale dinamica.
Ciò posto, ricorrono entrambi gli elementi costitutivi previsti dalla nozione di infortunio sul lavoro, ovverosia la causa violenta e l’occasione di lavoro.
Riguardo all’occasione di lavoro, il Tribunale precisa che rientra nella nozione di infortunio sul lavoro qualunque esposizione al rischio funzionalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa in modo diretto ed indiretto.
In altri termini, rientra nell’alveo dell’infortunio l’esposizione sia al rischio connesso alle prevedibili modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, sia a quello insito in un’attività prodromica, strumentale o accessoria all’espletamento delle mansioni tipiche, purché ricollegabili al soddisfacimento di esigenze lavorative.
Oltretutto, la Suprema Corte ha fornito una lettura estensiva della norma, nel senso che l’evento verificatosi in occasione di lavoro travalica i limiti concettuali della causa di lavoro, fermo restando che la stessa richiede, pur sempre, che il fatto sia ricollegabile al rischio specifico connesso all’attività lavorativa cui il soggetto è preposto.
Pacifico, dunque, che la vicenda in esame sia un infortunio sul lavoro, il Tribunale esamina la CTU Medico-Legale.
Il Consulente d’Ufficio ha accertato che sono residuati quali postumi dell’infortunio occorso al ricorrente in data 2.02.2017 ” Esiti favorevoli di intervento chirurgico di sutura sottoscapolare e sovraspinoso cuffia spalla destra + ten CLB ” ed ha affermato che: “il quadro clinico menomativo risulta in diretta derivazione causale dalle lesioni subite nell’infortunio del 02 -02 -2017 ed è ormai stabilizzato in forma di carattere permanente ed invalidante”.
Inoltre, il CTU, rispondendo alle osservazioni del CTP dell’Istituto, il quale ha evidenziato la preesistenza di altro evento traumatico contusivo alla spalla destra subito dal ricorrente nel 2016 (cfr. esame ecografico del 16.11.2016 dal quale non emergeva alcun danno a carico del sovraspinato, sottoscapolare, sottospinato e CLB) ha replicato che nel referto della RMN muscolo scheletrica della spalla effettuata in data 08 -02 -2017, successivamente all’evento traumatico al vaglio, ” … si riscontravano alterazione di segnale del tendine sovraspinato e del sottoscapolare in sede preinserzionale per esiti distrattivi, con piccole aree di sofferenza ossea a livello del trochite omerale ” chiarendo che: ” L’intervento a cui è stato sottoposto l’assicurato presso l’ospedale Cristo Re di Roma in data 06 -04 -2017 consisteva nella sutura del sottoscapolare e sovraspinoso cuffia spalla destra + ten CLB cioè di quelle strutture che in epoca antecedente al traumatismo del 02 -02 -2017 risultavano indenni all’esame strumentale del 16 -11 -2016 presente nella documentazione in atti dove si legge “L’esame non mostra soluzioni della continuità del sopraspinato, sottoscapolare, sottospinato e del CLB brachiale. Liquido nella guaina sinoviale del LCB brachiale. Artrosi acromion claveare. Versamento articolare.” .
Il CTU ha concluso che la condizione anatomica funzionale riscontrata in capo al ricorrente, quale conseguenza dell’infortunio sul lavoro patito in data 2.02.2017, comporta una invalidità permanente pari al 7% di riduzione all’attitudine lavorativa in riferimento alle voci tabellari 224 e 227.
Conseguentemente, in base al grado di invalidità riscontrato viene riconosciuto al lavoratore un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell’art. 13, comma 2° lett. ‘a’, del d. lgs. n. 38 del 2000 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 7%.
In conclusione, il Tribunale del Lavoro condanna l’Inail a corrispondere in favore del lavoratore l’indennizzo per infortunio sul lavoro in ragione della percentuale di danno biologico del 7%.
Inoltre, l’Inail viene condannato al pagamento delle spese di lite e al pagamento delle spese di CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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Buongiorno, Volevo conoscere gentilmente una valutazione del grado invalidante relativo all’esito dell’esame
della risonanza magnetica che Vi elenco come da referto del Centro Diagnostico ” Valdem ” di Collecorvino
Provincia di Pescara:
Alterazione dell’intensità del tendine sovraspinoso con assottigliamento dello stesso in sede inserzionale e preinserzionale come per lesione di numerosi contingente di fibre ed iniziale retrazione del moncone prossimale.
Spazio subacromiale ridotto con osteofitosi. Versamento fluido intrarticolare glenomerale e, sottile borsa
subacriomion-deltoidea.
Conservata la morfologia dei cercini glenoidei.
Il tendine del CLB appare assottigliato con quota fluida nella sua sede anatomica come per stenosinovite reattiva in lesione di contingenti di fibre.
Lesione di contingenti di fibre nella porzione inserzionale craniale del tendine del sottospinato.
Tendinosico il sottoscapolare.
Minima soffusione fluida nella borsa del sottoscapolare.
Per adesso Grazie Mille
Caro Adriano, secondo lei dalla rmn si fa una valutazione medico legale del danno?
Per farla bisogna visitarla
Buon anno