Le mansioni comportano l’utilizzo prolungato di strumenti producenti vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e movimenti ripetuti o prolungati del polso e/o di prensione della mano (Tribunale di Terni, Sez. Lavoro, sentenza n. 47/2021 del 4 febbraio 2021)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde vedere riconosciuta la propria patologia “sindrome del tunnel carpale bilaterale” come malattia professionale.

Il lavoratore in data 8.05.2018 presentava all’Istituto domanda di riconoscimento della rendita per malattia professionale derivante da ” sindrome del tunnel carpale bilaterale “, contratta per l’attività lavorativa espletata dapprima (dal 1972) quale idraulico, quindi negli ultimi 20 anni quale operaio saldatore tubista, ma l’istanza non veniva accolta per assenza del rischio lavorativo.

Il lavoratore contesta il diniego dell’Istituto e afferma la sussistenza del nesso eziologico tra la malattia denunciata e l’attività lavorativa espletata e che dalla stessa ne è derivato un danno biologico permanente nella misura del 7%, da cumularsi con la pregressa menomazione derivante da infortunio riconosciuta in via amministrativa dall’Istituto nella percentuale del 19%.

Si costituisce in giudizio l’Inail insistendo per l’infondatezza della domanda e sostenendo che la malattia professionale doveva ritenersi ad eziologia multifattoriale e che l’onere di dimostrare l’eziologia professionale incombe sul lavoratore.

La causa viene istruita attraverso prove testimoniali e consulenza Medico-Legale, al cui esito viene ritenuta fondata la domanda del lavoratore.

Il Tribunale rammenta che l’assicurazione obbligatoria facente capo all’Inail comprenda le patologie contratte nell’esercizio e a causa dell’attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all’art. 4 (art. 3).

Inoltre, la Corte Costituzionale, con la nota sentenza 179/1988, ha chiarito che l’assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria anche per malattie non tabellate, purchè ne venga provata la derivazione da causa di lavoro.

In tal caso le previdenze consistono in una rendita per l’inabilità permanente, purché sia presente la riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato in misura superiore al 10%.

Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l’inabilità permanente è stata modificata dal D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell’assicurato in misura pari o superiore al 6% ; l’indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%.

Infine, qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e ad un coefficiente previsto nell’apposita tabella.

Mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, resta dispensato dall’onere circa la sussistenza del nesso di causalità.

Nel caso di malattia non tabellata, invece, il lavoratore deve allegare e dimostrare la concreta esposizione a rischio, in modo che, ove l’analisi medica rilevi l’esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico.

In altri termini, in caso di malattia non tabellata il lavoratore deve provare la causa e lo sviluppo della malattia, e tale prova deve essere valutata in termini di ragionevole certezza.

Le prove testimoniali e la CTU Medico-legale hanno rilevato la sussistenza di nesso eziologico tra l’attività lavorativa espletata e la malattia denunciata costituita da sindrome del tunnel carpale bilaterale.

Il ricorrente nel periodo dal 2000 al 2014 ha svolto attività di tubista, osservando l’orario di lavoro dalle 7.50 alle 16.40 per 5 giorni la settimana e che tali attività hanno comportato il taglio e la lavorazione di tubi utilizzando ” … frullini e mazzette Hidashi; si trattava di attrezzi elettrici e pneumatici, cioè alimentati ad aria compressa; i demolitori erano martelli pneumatici ed altri martelli più grandi per le tracce delle tubazioni; frullini portatili “Flex” con disco da 2,30″.

Tali attività hanno comportato l’utilizzo prolungato di strumenti producenti vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e movimenti ripetuti o prolungati del polso e/o di prensione della mano.

Il CTU ha confermato la sussistenza del nesso causale tra la patologia denunciata e lo svolgimento delle mansioni lavorative di operaio tubista, ed ha specificato che “trattasi di malattia causata dalla compressione di un nervo, il nervo mediano, che attraversa il polso all’interno di un canale chiamato Tunnel Carpale”.

Inoltre, il C.T.U. ha evidenziato, riguardo il nesso di derivazione causale da tali fattori di rischio della malattia denunciata dal ricorrente, che si tratta di malattia tabellata con una percentuale di danno biologico permanente nella misura del 6%.

Effettuando poi il cumulo ai sensi dell’art.78, 4° co. e dell’art.80, 1° co. del T.U. 1124/65 con la pregressa menomazione già riconosciuta dall’Istituto nella percentuale del 19%, si addiviene a una percentuale complessiva del 24%, con decorrenza dalla domanda amministrativa.

Conseguentemente, in presenza di una percentuale complessiva del 24% deve essere riconosciuto un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell’art. 13, comma 2° lett. ‘a’, del D. Lgs. n. 38 del 2000, nonché l’ulteriore quota di rendita di cui alla lettera b’.

In conclusione, il Tribunale del Lavoro condanna l’Inail a corrispondere l’indennizzo erogato in rendita per la malattia professionale cumulata con la precedente invalidità già riconosciuta.

Condanna, inoltre, l’Inail al pagamento delle spese processuali e a quelle di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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1 commento

  1. dipendente inail 20 di dattilogrefia poi compiuter operata di tunner carpale due mano ds. e sn. fatta causa persa x non riconoscioto nesso in causalita’.ora malattia tendine sopra spinoso con 4 ernie cervicali.

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