Respinto il ricorso di un uomo condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei due figli

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 28778/2020 pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato in sede di merito ai senti dell’art. 570 del codice penale.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’impugnante deduceva, tra gli altri motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato. In particolare, contestava l’affermazione del Collegio territoriale secondo cui la disponibilità di un alloggio reperito in affitto nel libero mercato ad un canone troppo alto avrebbe dovuto reputarsi incompatibile con le condizioni economiche del ricorrente e ascrivibile a sua libera scelta. Il tutto quando egli in realtà sosteneva di aver vanamente cercato un alloggio più economico e richiesto aiuto per il pagamento del canone, ma senza ottenere risposta. Peraltro, non si sarebbe trattato di un immobile lussuoso e l’importo del canone, a suo giudizio, stato giudicato eccessivo senza alcun supporto probatorio.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto infondata la doglianza del ricorrente.

Per la Cassazione, infatti, la Corte distrettuale aveva correttamente considerato le concrete disponibilità reddituali del ricorrente, osservando come, a fronte di esse, la circostanza che egli avesse scelto di vivere con l’altro figlio, nato da una diversa relazione, in un appartamento preso in affitto ad un canone non proporzionato a quelle risorse, non potesse risolversi in un danno per i figli minori avuti dall’ex compagna.

Il ricorrente, peraltro, non aveva dato conto della concreta impossibilità di operare scelte diverse o di fruire di alloggi a minor costo. Pertanto, non potevano accogliersi le deduzioni difensive in merito all’impossibilità di far fronte al versamento di quanto dovuto in favore degli altri due figli minori.

Il ricorrente, inn definitiva, si doleva della valutazione in concreto operata dalla Corte, ma alla resa dei conti non dimostrava di aver effettivamente percorso strade alternative per fruire di alloggi meno onerosi o di condizioni più favorevoli. Ciò assumeva tanto più rilievo in considerazione del fatto che alla cura verso il figlio nato da diversa relazione, aveva fatto riscontro il protratto inadempimento dell’obbligo verso i due minori avuti dalla precedente compagna, salvo versamenti saltuari, comunque di gran lunga inferiori alla somma stabilita.

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