Al fine di personalizzare l’indennizzo del danno biologico la predeterminazione dei coefficienti previsti dalle tabelle può essere superata con un’adeguata motivazione medico-legale

Nel regime introdotto dall’art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il giudice – e per esso il consulente tecnico di ufficio – deve far riferimento al d.m. 12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, che ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna e la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La Tabella contiene la predeterminazione dei coefficienti in relazione a fasce di gradi di menomazione; è possibile, al fine di personalizzare l’indennizzo, che tale predeterminazione venga superata, mediante l’attribuzione di un coefficiente previsto per una fascia superiore, e ciò richiede un’adeguata motivazione medico-legale.

Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 22393/2020 pronunciandosi sul ricorso di un lavoratore contro la decisione con cui la Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l’Inail all’adeguamento della rendita da lui goduta per un infortunio sul lavoro.

Il Collegio di merito aveva ritenuto vincolante la tabella dei coefficienti approvata con d.m. 12 luglio 2000, disattendendo il contrario avviso dell’ausiliare officiato in giudizio che aveva ritenuto applicabile alla percentuale di danno biologico il coefficiente della fascia superiore.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, ha evidenziato come il Giudice di secondo grado avesse dato implicitamente atto, nella sentenza impugnata, delle valutazioni dell’ausiliare officiato in giudizio; tuttavia, aveva ritenuto di essere vincolata in senso contrario – per quel che attiene al coefficiente applicabile – sul presupposto della “rilevanza esterna vincolante” della tabella.

Tale ratio decidendi – hanno chiarito dal Palazzaccio – è solo parzialmente esatta perché la stessa tabella dei coefficienti da utilizzare, specifica che “è consentito, con motivato parere medico-legale, sia in sede di prima valutazione dei postumi che in sede di revisione, attribuire o confermare il coefficiente previsto per una fascia di grado superiore”. Da li la decisione di cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa alla Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame.

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