Il professionista associato non paga le spese di giudizio del socio

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La responsabilità nell’esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente

Perciò, anche se il professionista è associato a uno studio non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio per l’adempimento della prestazione nè per la responsabilità nell’esecuzione della medesima.

La vicenda

Con atto di citazione un ingegnere aveva convenuto innanzi al Tribunale di Vibo Valentia – l’ex socio, per sentirne accertare e dichiarare l’obbligo di rifondergli la somma di Euro 6.643,50, pari al 40% delle spese da lui sostenute per la difesa in giudizio nonché per oneri connessi e per mancato guadagno conseguenti ai viaggi intrapresi, alle sessioni con i professionisti incaricati della difesa e alla ricerca dei documenti, oltre che alle spese da sostenere, nel giudizio di responsabilità svoltosi nei suoi confronti innanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria e nel successivo giudizio di appello ancora pendente, promosso nei suoi confronti dalla Procura Regionale della Corte dei Conti di Catanzaro.

La pretesa creditoria trovava fondamento nell’accordo sottoscritto tra i due professionisti nel 1989, con cui era stata costituita un’associazione per lo svolgimento delle rispettive attività professionali di ingegnere e di geometra, prevedendo che incassi, spese, utili ed eventuali responsabilità, fossero ripartite in ragione rispettivamente del 60% e del 40%.

Si costituiva in giudizio il convenuto contestando integralmente la domanda avversaria ed eccependo la nullità della clausola contrattuale relativa all’assunzione, in forma assolutamente generica, di “ogni eventuale responsabilità”, nonché della natura personale della responsabilità erariale; contestava che la somma pretesa atteneva ad obbligazioni assunte dalla sola parte attrice a titolo del tutto personale e per di più, in data successiva allo scioglimento dell’associazione professionale, avvenuta nel 2002, e alla definizione dei loro rapporti.

Il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda perché infondata.

Dall’istruttoria era emerso che l’accordo associativo sottoscritto tra le parti fosse stato espressamente stipulato allo scopo di rendere più razionale e funzionale l’esercizio dell’attività professionale da parte degli associati con reciproca collaborazione, ripartendo gli incassi derivanti dalla suddetta attività, come pure le spese e gli utili e ogni eventuale responsabilità, in ragione delle percentuali sopra citate.

A tal fine era stata aperta una partita IVA intestata allo Studio Tecnico e un conto corrente dedicato all’associazione.

L’attore, pur versando in atti copiosa documentazione, non aveva fornito prove sufficienti al fine di valutare l’esistenza di un possibile nesso causale tra l’attività oggetto del giudizio contabile e l’attività professionale espletata in forma associata, anche al fine della verifica dell’eventuale condanna al ristoro delle spese di giudizio.

La giurisprudenza

Al riguardo, la giurisprudenza ha da tempo affermato che “i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all’associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d’opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale” (Cass., I, 22.03.2007, n. 6994).

Ora, diversamente da quanto affermato dall’attore, i documenti contabili prodotti dimostravano che il contributo del geometra nell’attività professionale oggetto del giudizio contabile, fosse stata del tutto marginale.

La decisione

E in ogni caso le spese di cui il predetto chiedeva il rimborso pro quota erano state sostenute tutte in tempo assai lontano dallo scioglimento dell’associazione (oltre sei anni) e dell’accordo di divisione: “appare, allora, evidente – ha affermato il giudice calabrese – alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata e dell’art. 36 c.c. e delle previsioni contrattuali, che, se può configurarsi un’ultrattività della responsabilità di chi ha speso il nome dell’associazione anche successivamente allo scioglimento del rapporto associativo, essa non può che riferirsi alle operazioni insorte nel periodo in cui ne faceva parte”.

Condivisibilmemte è stato perciò escluso che le spese sostenute dall’attore per la propria difesa in giudizio potessero essere imputate anche all’ex socio.

Avv. Sabrina Caporale

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