Il reato di omicidio aggravato non assorbe quello di atti persecutori

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La Corte di assise di appello di Roma aveva rideterminato in anni trenta di reclusione la pena inflitta all’imputato, ritenuto responsabile di molteplici delitti:

– l’omicidio della donna con la quale aveva intrattenuto una relazione affettiva, dopo averla brutalmente aggredita;

– il delitto di atti persecutori, per avere con condotte reiterate minacciato e molestato la predetta con numerosi contatti telefonici ed informatici e richieste insistenti di incontri;

– delitto di distruzione del cadavere della ragazza, cui aveva dato fuoco dopo averlo cosparso con l’alcool, contenuto in una tanica custodita all’interno della sua autovettura;

– delitto di danneggiamento seguito da incendio. Dopo essersi procurato una bottiglia molotov costruita artigianalmente, si era recato nei pressi dell’abitazione del nuovo fidanzato della vittima, al fine di danneggiargli la propria auto parcheggiata lungo la pubblica via, dandole fuoco.

La Corte di assise di appello aveva ridotto la pena a 30 anni di carcere, dichiarando l’assorbimento del delitto di atti persecutori in quello di omicidio, ai sensi dell’art. 84 c.p., comma 1.

Il ricorso per Cassazione

A proporre ricorso dinanzi ai giudici della Cassazione, oltre alla difesa dell’imputato, era stato anche il procuratore generale della Corte di appello di Roma, a detta del quale la tesi per la quale il delitto d’omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 assorbe il delitto di atti persecutori è errata.

I giudici della corte d’appello avevano, infatti, richiamato la disposizione normativa dell’art. 84 c.p., comma 1, che disciplina il reato complesso, ma non avevano considerato che essa regola il caso dell’interferenza di fattispecie e specificamente dei profili oggettivi del tipo normativo. La menzionata disposizione prescrive che non si applicano le regole sul concorso, reale, di reati se la legge considera “come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti, di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato”.

“L’attenzione normativa è riposta, quindi, sui fatti e per tali devono intendersi, posto che il rapporto è tra fattispecie e quindi tra descrizioni di accadimenti umani, i profili oggettivi e non anche la relazione eminentemente soggettiva tra l’accadimento e il suo autore”.

La scelta del legislatore di porre l’accento, nella costruzione dell’aggravante in esame, sulla mera identità del soggetto autore sia degli atti persecutori che dell’omicidio e non sulla relazione tra i fatti commessi – ha aggiunto il procuratore generale – non può ritenersi frutto di una casuale modalità espressiva, utilizzata, senza una finalità precisa, in luogo di quella del tipo “se il fatto è commesso in connessione o in occasione”. Non può quindi leggersi la disposizione come se avesse voluto dire che il delitto di omicidio è aggravato se commesso contestualmente o in occasione della commissione degli atti persecutori.

Ed anzi, “In riferimento alla fattispecie in esame, il disvalore aggiuntivo di cui si colora il fatto dell’omicidio è posto in diretta derivazione dall’essere l’autore colui che prima, non importa quando, ha oppresso la vittima con atti persecutori, e ciò perchè in tal modo riceve una deplorevole e particolare spinta criminosa proprio dal contesto di sopraffazione in cui si è strutturata la relazione con la vittima”.

“L’elemento aggravatore è dunque di natura soggettiva, non appartiene alla condotta e alle sue modalità di commissione e quindi non si pone al centro di un rapporto di interferenza tra le fattispecie. Tra esse v’è una relazione di piena compatibilità perchè la commissione degli atti persecutori, reato di natura abituale e a condotta tipizzata, non involge in alcun modo la commissione del fatto di omicidio, reato di natura istantanea e causalmente orientato”.

Atti persecutori e delitto di omicidio

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, gli atti persecutori si sostanziano in minacce e molestie di tale intensità da cagionare uno degli eventi alternativamente previsti che in ogni caso non ledono l’integrità fisica o, peggio, il bene della vita; il delitto di omicidio, invece, ben può prescindere da condotte di tal tipo e si qualifica soltanto per l’evento tipico della morte, del tutto diverso da quelli propri dell’altra fattispecie.

In senso contrario non depone la clausola di riserva, o di sussidiarietà, espressa in esordio dall’art. 612 bis c.p. con la precisazione del “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, perchè essa, al di là della questione circa una sua reale ed effettiva utilità, non può aver riguardo al rapporto con il delitto di omicidio, la cui natura istantanea lo pone al di fuori dell’area di possibile interferenza con il reato abituale di atti persecutori.

Ebbene, le osservazioni del procuratore generale sono state accolte con successo dai giudici della Prima Sezione Penale della Cassazione (n. 20786/2019) che ha pertanto, annullato la sentenza impugnata e rinviata la causa ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma per un nuovo giudizio.

La redazione giuridica

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