La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la condanna a 200 euro di multa a carico di una infermiera ritenuta responsabile del reato di esercizio abusivo della professione infermieristica, previsto e punito dall’art. 348 c.p.
Contro tale pronuncia quest’ultima ha proposto ricorso per Cassazione assumendo l’errore nel quale – a sua detta – sarebbe incorso la corte distrettuale del capoluogo toscano: poichè, all’atto della sua assunzione quale infermiera, avvenuto nel 1994, era in vigore il D.P.R. n. 163 del 1975, il cui art. 7 consentiva all’ostetrica – professione per cui ella aveva conseguito regolare abilitazione professionale, all’epoca ottenibile solo dopo il rilascio del diploma di infermiere – di “praticare tutto quanto dalle disposizioni in vigore agli infermieri professionali”.
I giudici di merito avrebbero perciò, dovuto ritenere corretto l’espletamento dell’attività infermieristica.
Tali argomentazioni non hanno convinto i giudici della Suprema Corte (Sezione Sesta n. 37767/2019) che hanno ricostruito i termini –pacifici – della vicenda.
a) l’imputata era stata assunta nel 1997, in forza di regolare contratto, per svolgere la professione d’infermiera presso una struttura sanitaria, deputata ad ospitare pazienti anziani di entrambi i sessi in Empoli.
b) ella era in possesso del solo titolo di ostetrica, rilasciatole nel 1993 dalla Scuola di Ostetricia annessa alla Clinica ostetrica e ginecologica dell’Università di Cagliari.
“Altrettanto indubbio è che le due figure professionali, quella dell’infermiere e quella dell’ostetrica, siano fra loro profondamente differenti, essendo disciplinate da due diversi decreti ministeriali – nell’ordine, il n. 739 ed il n. 740, entrambi recanti la data del 14 settembre 1994, a firma del Ministro della sanità pro tempore – che ne forniscono la definizione e ne delimitano l’ambito della loro attività”.
Ostetrica o infermiera?
Dunque, “l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica”, assistenza principalmente deputata alla “prevenzione delle malattie”, alla “assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età” ed alla “educazione sanitaria”. L’ostetrica, per parte sua, “è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato”.
Ma come evidenziato dalla ricorrente, all’epoca della sua assunzione presso la casa di assistenza anziani, era ancora in vigore – essendo stato abrogato solo con L. 26 febbraio 1999, n. 42 – il pregresso “regolamento per l’esercizio professionale delle ostetriche”, di cui al D.P.R. 7 marzo 1975, n. 163 (a sua volta, di aggiornamento e sostituzione del R.D. 26 maggio 1940, n. 1364), e che, in particolare, l’art. 7 del detto D.P.R. permetteva all’ostetrica, “oltre alle facoltà consentite… nell’esercizio della sua attività professionale per l’assistenza alle gestanti, alle partorienti ed alle puerpere, a norma delle istruzioni del Ministero della sanità”, di “praticare tutto quanto è consentito dalle disposizioni in vigore agli infermieri professionali”.
Ebbene, proprio sull’interpretazione di tale norma giuridica la difesa aveva fondato le proprie censure alla decisione della corte d’appello di Firenze.
Ma in realtà, “la corretta esegesi di detta norma – hanno chiarito gli Ermellini – impone di ritenere che essa si limiti a riconoscere l’esercizio dell’attività infermieristica da parte dell’ostetrica, solo se connessa ai compiti a quest’ultima demandati, così come già correttamente opinato dal giudice di primo grado.
La giurisprudenza
Al riguardo è stata richiamata la sentenza n. 1729 del 27.03.2001 del Consiglio di Stato – Sez. 5 ove è stato affermato che “Le funzioni d’infermiere professionale non possono essere legittimamente attribuite, in modo continuativo e normale, ad un’ostetrica, al di fuori della connessione con i compiti ai quali essa è professionalmente chiamata”.
Sentenza, peraltro, conforme ad un’altra della stessa Sezione 5 del massimo organo della giurisdizione amministrativa, con cui si statuiva che, “Tra i compiti accessori delle ostetriche rientra anche quello di effettuare, nei riguardi delle malate, una diretta assistenza di carattere infermieristico, purchè tale compito sia attinente alla competenza professionale delle ostetriche ed abbia carattere strumentale, residuale e sussidiario” (così Sez. 5, sent. n. 998 del 06.10.1993).
Peraltro, anche la giurisprudenza dei T.A.R. si muove lungo questa direzione: essendo stato sostenuto che “Il D.P.R. 7 marzo 1975, n. 163, art. 7 consente all’ostetrica di svolgere le attività proprie degli infermieri professionali in connessione alla sua attività per l’assistenza alle gestanti, alle partorienti e alle puerpere; pertanto è illegittimo l’ordine di servizio che assegna all’ostetrica esclusivamente mansioni proprie dell’infermiere, quale è quella di somministrazione dei vaccini” (T.A.R. L’Aquila, 20 gennaio 1998 n. 141).
La sentenza di condanna è stata tuttavia, annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
La redazione giuridica
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