Immobile arredato a civile abitazione: non deducibili i canoni di leasing

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Se l’immobile non è arredato ad uso ufficio non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria, quali costi inerenti all’attività di impresa

La vicenda

La CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso di una società esercente l’attività di fabbricazione di prodotti chimici contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica eseguita da propri funzionari aveva ritenuto parzialmente deducibili – quali costi inerenti alla attività di impresa per l’anno di imposta 2004 – i canoni di locazione finanziaria relativi ad un immobile sito in Napoli all’interno di un parco presidenziale per un importo imponibile di 251.337,03 euro.

La società aveva detratto interamente il costo sostenendo che si trattasse di un immobile strumentale dell’impresa in quanto utilizzato per riunioni con la clientela, mentre l’amministrazione fiscale aveva recuperato a tassazione i 2/3 dei canoni versati nell’anno in considerazione, disconoscendone la diretta inerenza ai ricavi in quanto si trattava di un immobile che non costituiva sede neppure secondaria della società e avente tutte le caratteristiche proprie di una civile abitazione e nessuna sembianza di ufficio strumentale per l’attività di impresa; aveva perciò applicato il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza, ai sensi dell’art. 108 TUIR, più favorevole alla contribuente rispetto al disconoscimento totale del costo.

Il giudizio di merito

Per i giudici della CTP, l’arredamento dell’immobile –  sicuramente non per uso ufficio – e la mancata comunicazione dell’unità immobiliare alle competenti autorità, dimostravano che esso “non era utilizzato ad uso esclusivo aziendale”; perciò, in parziale accoglimento del ricorso, limitava la deducibilità dei canoni di lesasing a 1/3 in cinque anni.

La CTR della Campania confermava la decisione di primo grado, rilevando che l’immobile in questione fosse destinato per 1/3 ad uso aziendale e per 2/3 ad uso diverso da quello aziendale in quanto, pur non rinvenendo in esso un arredamento che potesse consentire di qualificarlo come ufficio, erano stati rinvenuti alcuni faldoni appoggiati su un mobile ed una dipendente di comparto amministrativo dell’azienda.

In altre parole, per i giudici della Corte d’Appello non si trattava di immobile strumentale perché mancava di arredamento che potesse consentire di considerarlo un ufficio, mentre poteva ritenersi il suo uso per finalità per la maggior parte diverse da quelle aziendali, nonostante la presenza di alcuni faldoni su un mobile e di una impiegata amministrativa dell’azienda.

Il giudizio di legittimità

Tale assunto è stato ritenuto conforme all’interpretazione consolidata dell’art. 40 secondo comma, secondo periodo, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 secondo cui “in tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile presuppone la prova della funzione strumentale del bene non già in senso oggettivo, bensì in rapporto all’attività dell’azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è ‘in re ipsa‘ e potendosi prescindere (ai fini dell’accertamento della strumentalità) dell’utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l’insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all’attività aziendale (Sez. V, n. 12999/2007; n. 4306/2015).

La decisione

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 917/1986, gli immobili appartenenti ad imprese commerciali gestite da società di capitali costituiscono, in sostanza, beni strumentali solo se per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.

Incombe sul contribuente che intenda far valere la natura strumentale dell’immobile l’onere di fornire la prova della sua destinazione esclusiva all’utilizzazione nell’attività propria dell’impresa.

I giudici della Sezione Tributaria della Cassazione (ordinanza n. 34068/2019) hanno perciò ritenuto non erroneo quanto sostenuto nella sentenza impugnata che aveva rigettato l’appello della contribuente poiché non era stato dimostrato in concreto l’effettivo ed esclusivo uso aziendale.

La redazione giuridica

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