Confermata la responsabilità dell’automobilista per il decesso del pedone, morto per le lesioni riportate in seguito alla caduta dovuta all’impatto con lo specchietto retrovisore dell’auto

In tema di responsabilità da sinistri stradali, il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della Strada, anche se eventualmente in colpa; ne deriva che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l’automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, seppur colpevole, di pedoni che si attardino nell’attraversamento, ed è tenuto a moderare la velocità per essere in grado di affrontare l’eventualità del mancato rispetto della precedenza da parte di terzi. E’ il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 33984/2021. Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso di un automobilista condannato, in sede di merito, per il reato di omicidio stradale, per avere – alla guida di un’auto, attraversando la piazza di una città caratterizzata da una serie di intersezioni complesse ed anche dalla presenza delle sede autotranviaria, percorrendo una carreggiata di scorrimento per l’immissione in una via laterale, carreggiata curvilinea verso destra e che dalla larghezza di 5,75 metri si restringe fino a 3,25 metri nel punto compreso tra quello in cui la strada costeggia uno spartitraffico ed un attraversamento pedonale, in prossimità di un incrocio semaforico – colpito involontariamente con una donna che si trovava in piedi sul margine destro della carreggiata, in particolare sullo scivolo del marciapiede destinato alle carrozzine. L’impatto con lo specchietto retrovisore aveva fatto cadere a terra la donna, che era deceduta poco dopo per le gravissime lesioni riportate (al cranio e rachimidollari cervicali).

L’imputato, quindi, veniva ritenuto responsabile per non avere limitato la velocità in un tratto stradale a visibilità limitata sia per la presenza sul margine destro, nel senso di marcia percorso dall’auto, di pali reggi-filo del tram e della palina semaforica pedonale sia per l’andamento curvilineo della strada. La velocità stimata non adeguata per eccesso aveva fatto sì che il conducente non si fosse avveduto della presenza della donna, il cui corpo era stato rinvenuto dai soccorritori inanime a terra, con il capo sullo scivolo per invalidi e il corpo sulla carreggiata. 

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente censurava la motivazione, che si assumeva essere insoddisfacente, carente illogica e contraddittoria deducendo di aver condotto l’auto nel rispetto delle regole sulla circolazione stradale; a suo dire, inoltre, non sarebbe stato chiarito se la vittima avesse già iniziato ad attraversare o se si trovasse solo in prossimità della carreggiata; la condanna sarebbe intervenuta soltanto per colpa generica, non specifica, individuata nel generale principio di cautela che informa la circolazione stradale; non si specificava, poi, perché la condotta della vittima non fosse da considerarsi eccezionale ed imprevedibile; si annullava da parte dei giudici di merito la rilevanza della colpa della vittima, che avrebbe inopportunamente scelto di attraversare proprio in quel punto; e non si attribuiva peso al caso fortuito, con particolare riferimento alla ridotta altezza della vittima; “non è dato comprendere adeguatamente perché, secondo i giudici di merito, la condotto del pedone che sosta in prossimità ovvero all’inizio della carreggiata non debba essere qualificata come eccezionale ovvero comunque idonea ad elidere quel nesso causale tra la condotta del sampietro e l’evento morte sulla cui base si afferma la responsabilità dello stesso”.

I Giudici del Palazzaccio, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle doglianze proposte in quanto si limitavano a reiterare, assai genericamente, prospettazioni ipotetiche alternative e costruite in fatto già avanzate con l’impugnazione di merito, tutte prese in considerazione e disattese dalla Corte di merito, che aveva escluso la interruzione del nesso causale per effetto della condotta, anche eventualmente imprudente del pedone, benché non emersa come tale nel caso in esame, sottolineando lo speciale dovere di prudenza dei conducenti in prossimità di attraversamenti pedonali, attraversamento presente nel caso di specie.

Il ragionamento dei giudici di merito al riguardo appariva logico, razionale ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, oltre che in linea con il consolidato principio secondo il quale l’automobilista, anche se favorito dal diritto di precedenza, deve moderare la velocità e rallentare sino a fermarsi ove il pedone attraversi irregolarmente.

La redazione giuridica

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