Respinto il ricorso di un uomo affetto da incontinenza fecale-urinaria cronica che si era visto negare, nel corso del giudizio di merito, il rinvio di un’udienza per legittimo impedimento

L’impedimento a comparire dell’imputato previsto dall’art. 420 ter c.p.p., concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi attivamente e dignitosamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa, ma tale impedimento non può derivare automaticamente dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, bensì deve necessariamente determinare un’impossibilità effettiva, assoluta, e perciò legittima, a partecipare all’udienza, riferibile ad una situazione non dominabile nè contenibile dall’imputato, oltre che a lui non ascrivibile, per consentire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 15407/2020 pronunciandosi nell’ambito di un procedimento per bancarotta fraudolenta documentale che aveva visto la condanna, in sede di merito, dell’amministratore unico della fallita e dell’amministratore di fatto.

Nel ricorrere davanti alla Suprema Corte, uno dei due imputati impugnava contestualmente alla sentenza d’appello anche l’ordinanza con cui era stata rigettata l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento di salute. Pur essendo gravemente malato, infatti, lamentava di essere stato ritenuto non assolutamente impedito a presenziare in udienza in seguito agli accertamenti medici disposti con visita fiscale. A suo dire, invece, la constatata incontinenza fecale-urinaria derivante dalla complessiva situazione patologica in cui versava avrebbe dovuto determinare l’esito del rinvio essendo del tutto generica l’asserzione attestata dal medico fiscale di possibile partecipazione con “opportune cautele di prevenzione”. Il ricorrente sottolineava che l’ordinamento garantisce non soltanto la partecipazione cosciente al processo ma anche quella dignitosa, adeguata e serena, che sarebbe stata impossibile nel suo caso.

I Giudici Ermellini, tuttavia, non hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte respingendo il motivo di doglianza.

Per la Cassazione, l’ordinanza della Corte d’Appello con cui non si era dato seguito alla richiesta di rinvio dell’imputato per legittimo impedimento era corretta dal punto di vista delle ordinarie regole interpretative di natura processuale. Risultava, infatti, che i giudici di secondo grado avessero più volte aderito alle richieste di rinvio dell’imputato in ragione del suo stato di salute e che, opportunamente, all’ennesima richiesta, avessero disposto visita fiscale per consentire un accertamento più approfondito, in coerenza con le regole della ragionevole durata del processo. Ebbene sulla base di tali accertamenti era stato appurato che la patologia dell’imputato, benché sicuramente non di poco conto, non era tale da determinare un’impossibilità assoluta a partecipare all’udienza, così come invece richiesto dalla disposizione di cui all’art. 420 ter del codice di procedura penale.

È vero, infatti, che l’impedimento a comparire dell’imputato previsto dalla citata disposizione concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa e può essere integrato anche da una malattia a carattere cronico, ma tale impedimento deve necessariamente determinare un’impossibilità effettiva, assoluta e perciò legittima, a partecipare all’udienza, riferibile ad una situazione non dominabile dall’imputato e a lui non ascrivibile.

Senza dubbio – proseguono dal Palazzaccio –  il contemperamento tra i diritti costituzionali di difesa effettiva dell’imputato e di ragionevole durata del processo impone la prevalenza del primo qualora la partecipazione all’udienza, fisica e cosciente, sia impedita da una ragione non dominabile ed assoluta e tuttavia l’accertamento dei due caratteri di “assolutezza” e “non dominabilità” deve essere rigoroso, proprio per garantire il secondo dei due diritti costituzionali in gioco, altrimenti di facile elusione in caso di atteggiamenti riottosi al processo.

Nel caso in esame era stato accertato dal medico incaricato della visita fiscale che la patologia diagnosticata non era talmente invalidante da impedire la presenza in udienza e da non poter essere contenuta con opportuni presidi medici preventivi; d’altra parte, è stato notato come non fosse stata addotta la natura permanente o transeunte della patologia stessa: ciò rendeva sicuramente la richiesta generica poiché inidonea a consentire una decisione consapevole ed un’adeguata programmazione delle udienze.

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