Imperizia generica e negligenza generica nella responsabilità sanitaria

0
tecnopatie

Per accertare l’invocata sussistenza della causa di non punibilità ex art. ex art. 590 sexies, e in particolare se la condotta del Medico fosse rientrata, o meno, nell’errore di diagnosi imputatogli, sarebbe stato necessario un annullamento con rinvio, inibito tuttavia dalla maturata prescrizione e dalla impossibilità di prosciogliere l’imputato con formula più favorevole (Cassazione penale, sez. IV, Sentenza n. 27431 pubblicata il 24/06/2021)

La Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza del G.M. del Tribunale di Salerno che il 26/9/2014 condannava l’imputato, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all’art. 590 in relazione all’art. 583 c.p., comma 1, nn. 1 e 2 c.p., dichiarava non doversi procedere perché il reato ascrittogli è estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado in favore delle parti civili (vi era stata condanna generica al risarcimento del danno, nei confronti di tutte, da liquidarsi in separato giudizio ed era stata disposta una provvisionale di 10.000 euro), con condanna alle ulteriori spese. L’imputato ricorre in Cassazione, lamentando il rinvio operato dal Giudice di primo grado in periodo di sospensione dei termini processuali, mancata motivazione in risposta alla memoria difensiva in cui veniva sollevata la rilevante questione di diritto afferente il rapporto tra l’art. 129 c.p.p. e il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 590 sexies c.p., nel senso di valutare prevalente quest’ultima rispetto alla intervenuta prescrizione e mancanza di motivazione laddove il giudice dell’appello si limita ad affermare: “In ordine alla posizione dell’imputato si deve, invece, osservare che solo il primo motivo può essere prevalente – ai sensi dell’art. 129 c.p.p. – rispetto alla maturata prescrizione del reato intervenuta in data 5 novembre 2018”. Il ricorrente, in altri termini, lamenta sostanzialmente la mancanza di una completa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi di impugnazione che avrebbero potuto e dovuto condurre all’esclusione della responsabilità civile. Con il quarto motivo il ricorrente deduce illogicità della sentenza gravata, con particolare riferimento al punto 4.2.3, laddove si fa espresso richiamo alla L. 13 settembre 2012, n. 168, in tema di imperizia generica e negligenza, affermando testualmente:

“Solo per completezza si deve aggiungere che l’invocato art. 3 della L. n. 2012 è stato più esplicitamente escluso dal primo giudice nella parte in cui inquadra la responsabilità del C. in quell’imperizia generica e nella negligenza, sempre generica, che rimane e permane sia nella formulazione antecedente che in quella successiva all’indicato art. 3”.

Secondo il ricorrente, non si comprendono i motivi dell’argomentare, la Corte territoriale affronta la questione del tema della colpa in materia sanitaria alla luce dei parametri di valutazione dell’operato in concreto posto in essere, costituito dalle linee guida e dalle buone pratiche assistenziali, sotto la lente, però, della L. 8 marzo 2017, n. 24 (questione che ricorda la difesa essere stata in verità esplicitamente rimessa con la memoria difensiva richiamata al motivo 2 del ricorso).

Sarebbe stato, sempre secondo il ricorrente, compito del giudice discernere (e dare sufficiente e logica motivazione) se ci sia trovati in presenza di colpa per imperizia piuttosto che per negligenza o imprudenza; tanto più che la sentenza gravata adombra per ben due volte che l’imputato avesse serbato una condotta connotata da un’erronea diagnosi, accompagnata da una sottovalutazione dell’urgenza. Inoltre, il giudice dell’appello avrebbe anche omesso, mediante ulteriore illogicità, di indicare le ragioni giustificative dell’altrettanto necessario giudizio di merito circa la graduazione della colpa, il quale perimetro costituisce, peraltro, il discrimine tra condotta penalmente rilevante e condotta non punibile.

Gli Ermellini osservano che i motivi con i quali si lamenta che, in presenza di condanna al risarcimento in favore delle costituite parti civili, il Giudice del gravame del merito doveva valutare appieno tutti i motivi di appello appaiono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio -essendo comunque venuta meno la regiudicanda penale- al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Ha errato la Corte territoriale nell’affermare che “solo il primo motivo può essere prevalente – ai sensi dell’art. 129 c.p.p. – rispetto alla maturata prescrizione del reato intervenuta in data 5 novembre 2018”.

La Corte territoriale, viene stigmatizzato, non ha affrontato compiutamente il tema del se ed in quale misura la condotta del ricorrente si sia discostata dalle (pur dalla difesa richiamate ed indicate) linee-guida.

Non è stata offerta una sufficiente e logica motivazione atta a chiarire se ci sia trovati in presenza di colpa per imperizia piuttosto che per negligenza o imprudenza; tanto più che, nella specie, la sentenza impugnata adombra (cfr. pag. 7) per ben due volte che l’imputato avesse serbato una condotta connotata da un’erronea diagnosi, accompagnata da una sottovalutazione dell’urgenza. Inoltre, fondata è la doglianza difensiva che il giudice dell’appello ha anche omesso di indicare le ragioni giustificative dell’altrettanto necessario giudizio di merito circa la graduazione della colpa, il quale perimetro costituisce, peraltro, il discrimine tra condotta penalmente rilevante e condotta non punibile.

In tal senso la Corte non si è attenta ai principi di legittimità, secondo cui, allorquando c’e’ parte civile, e venga dichiarata la prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo o in secondo grado condanna, bisogna decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi di sentenza che concernono gli interessi civili.

Conseguentemente, sul punto, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni civili.

In altri termini, il rilievo in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente al riscontro nella sentenza di condanna impugnata di un vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato ne comporta l’annullamento senza rinvio, e per quel che concerne gli effetti civili, l’annullamento delle relative statuizioni, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Ebbene, i motivi afferenti alla responsabilità del Medico imputato, proposti nell’atto di appello depositato il 6/5/2015, non sono stati compiutamente valutati.

Ad ogni modo, ferma e impregiudicata, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Per accertare, invece, l’invocata sussistenza della causa di non punibilità ex art. ex art. 590 sexies, e in particolare se la condotta del Medico fosse rientrata, o meno, nell’errore di diagnosi imputatogli, sarebbe stato necessario un annullamento con rinvio, inibito tuttavia dalla maturata prescrizione e dalla impossibilità di prosciogliere l’imputato con formula più favorevole.

La sentenza impugnata, pertanto, viene annullata agli effetti civili, avendo in proposito le Sezioni Unite precisato che, “nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza adeguatamente motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’imputato impone l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 c.p.p.”.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di errore medico o infezione ospedaliera? Hai subito un grave danno fisico o la perdita di un familiare? Clicca qui

Leggi anche:

Shock settico per sepsi multipla contratta durante il ricovero

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui