La riduzione dell’imposta sui rifiuti spetta per il solo fatto che il servizio, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta

La vicenda

Il titolare di uno stabilimento balneare aveva proposto ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca contro l’avviso di pagamento/accertamento con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di 39.593 euro dovuta per l’imposta comunale sui rifiuti – Tari – relativa all’anno 2015.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Toscana rigettava l’appello rilevando che l’avviso di pagamento della Tari era fondato su una delibera comunale e che non rilevava la circostanza della sospensione del servizio dei rifiuti per il periodo 1/10 – 30/4/ di ogni anno.

La vicenda è così approdata in Cassazione. Ad avviso del ricorrente la CTR aveva erroneamente omesso di applicare la riduzione della tariffa avuto riguardo alla stagionalità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Come è noto il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59 prescrive che “nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, l’imposta è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2 (cioè in misura non superiore al 40% della tariffa)”. A sua volta il successivo art. 66, comma 3, lett. c, prevede che “la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di… locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.”

Il principio di diritto

La Cassazione ha, inoltre, affermato che la riduzione “spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell’utente. Fermo restando che l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana in conformità al regolamento previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 1, rientra – in ogni caso – nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità. E dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (colpa contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale. La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti nè, men che meno, quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorchè significativamente alterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario (SSUU 14903/10; Cass.4283/10 ed altre), e non privatistico-sinallagmatico”. (cfr. Cass. 22531/2017).

Imposta sui rifiuti: temperamenti

Del resto “in tema di raccolta di rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. n. 507 del 1993, contempla, all’art. 66, dei temperamenti dell’imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dal comma 3, lett. b), di tale disposizione. Siffatte esclusioni non sono, peraltro automatiche, giacchè la norma succitata ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione” (Cass. 1998/2019).

Ora, nella fattispecie in esame, la società contribuente aveva allegato e documentato attraverso elementi obiettivamente rilevabili e per mezzo di idonea documentazione proveniente dallo stesso Comune che il servizio raccolta dei rifiuti non era svolto dal Comune nel periodo dell’anno da ottobre ad aprile con conseguente sussistenza del diritto ad ottenere una riduzione della tassazione.

La decisione

Insomma, la CTR nel reputare fiscalmente non rilevante la stagionalità del servizio del ritiro dei rifiuti non aveva fatto buon governo della normativa e dei principi sopra indicati. Per queste ragioni, la Cassazione (Sesta Sezione Civile –T, n. 9107/2020) ha accolto il ricorso e rinviato la causa alla Commissione Tributaria della Regione Toscana.

Avv. Sabrina Caporale

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