Spetta al contribuente che propone opposizione contro l’avviso di accertamento relativo alla tassa sui rifiuti provare che l’immobile è oggettivamente inutilizzabile e quindi inidoneo alla produzione di rifiuti

La vicenda

La CTP di Agrigento aveva rigettato il ricorso proposto dalla proprietaria di un immobile contro l’avviso di accertamento relativo alla tassa sui rifiuti per l’anno 2008.

Contro tale decisione la contribuente ha proposto appello alla CTR Palermo rilevando che nell’anno in contestazione, l’immobile oggetto di tassazione era inutilizzato e inutilizzabile, in quanto privo di impianto idrico, privo di fornitura e di impianto elettrico funzionante.

Ebbene, la Commissione Tributaria della regione siciliana ha accolto il ricorso perché fondato (CTR Palermo, Prima Sezione, sentenza n. 7106/2019).

Invero, la ricorrente aveva dato prova sin dal primo grado di giudizio di quanto dedotto e poi reiterato in appello, relativamente all’assenza del presupposto impositivo per l’inutilizzabilità dell’unità immobiliare oggetto di tassazione.

Dall’esame della documentazione versata in atti era emerso, infatti, che l’unità immobiliare, oggetto dell’avviso impugnato, fosse priva dei servizi essenziali, di allacci alla rete elettrica e che era del tutto inutilizzabile a meno che non fossero stati realizzati interventi di natura straordinaria che non risultavano allo stato degli atti.

La CTR, al riguardo, ha precisato che il fatto che tali condizioni non fossero state indicate nella denuncia originaria o di variazione non comportava  alcune decadenza.

Come affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, l’omissione della denuncia non comporta alcuna decadenza, se non quella dell’inversione dell’onere della prova. In tali casi spetta, quindi, al contribuente fornire la prova che l’immobile è oggettivamente inutilizzabile e quindi che non è idoneo alla produzione di rifiuti (Cass. n. 19379/2003).

Avendo dato prova dell’impossibilità di produrre rifiuti dell’immobile in oggetto in ragione della condizione di oggettiva inutilizzabilità e, quindi, di essere insuscettibile di essere destinato a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti, la Commissione tributaria ha dichiarato l’insussistenza della pretesa impositiva.

La redazione giuridica

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