Impronta sul luogo del furto, è indizio sufficiente di colpevolezza

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impronta

Per la Cassazione, il risultato delle indagini sull’impronta offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma

Con la sentenza n. 17266/2020 la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso di una donna alla quale il Tribunale, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti limitativi della libertà personale, aveva applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza in ordine al reato di furto in abitazione aggravato. Il Giudice del merito aveva ritenuto come il rilievo di un’impronta sul locus commissi delicti, attribuita all’imputata, integrasse un adeguato indizio personalizzante.

Nell’impugnare la decisione la ricorrente deduceva violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla sussistenza della provvista indiziaria per avere il Tribunale considerato utilizzabile il frammento d’impronta impropriamente applicando, nella fase investigativa, principi propri della valutazione dibattimentale.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, infatti, il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui siano relative all’impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica sia effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato, con la conseguenza che legittimamente è utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni su detta presenza.

Agli esiti dell’indagine papillare – chiariscono dal Palazzaccio –  deve, invero, riconoscersi natura di prova, in considerazione dell’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, sicché la penale responsabilità dell’imputato è correttamente affermata senza la necessità di ulteriori elementi indizianti convergenti.

In particolare, in tema di prova penale, il rilievo, in un appartamento ove sia stato commesso un furto, di impronte papillari, costituisce – al pari del rilievo del DNA – sufficiente prova di colpevolezza nei riguardi di colui cui le impronte si riferiscono; solo da costui, pertanto, può provenire una eventuale contraria dimostrazione.

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