Confermata la condanna dell’INAIL al pagamento della rendita mensile in favore di un lavoratore di cui era stata accertata l’inabilità del 40%
Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza sussiste solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 39050/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inail contro la condanna da parte dei Giudici del merito al pagamento, in favore di un lavoratore di cui era stata accertata l’inabilità del 40% per infortunio sul lavoro, al pagamento della rendita mensile, con cessazione della materia del contendere in ordine alla data di decorrenza della rendita.
Nel merito, premessa la formazione di giudicato interno, in assenza di censura dell’Istituto, sull’indennizzabilità del danno biologico al lavoratore e di detrazione dall’indennizzo spettantegli di quanto già percepito a titolo di equo indennizzo (C 23.860,00), la Corte territoriale riteneva: a) lo spontaneo accoglimento dall’Inail della data di decorrenza della rendita, non già dalla presentazione della domanda amministrativa (riconosciuta dal Tribunale), ma da quella anteriore del 28 aprile 2003, in base a documento dell’Istituto 26 giugno 2014, successivo alla sentenza di primo grado (ma non di sua attuazione, avendo essa riconosciuto una data successiva di decorrenza), comportante cessazione della materia del contendere; b) un danno biologico di entità superiore, pari al 40%, sulla base della rinnovata C.t.u. medico-legale.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’Ente assicurativo eccepiva un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, avendo la Corte: nella prima, espressamente dato atto del giudicato interno sulla detrazione dell’indennizzo già percepito dal lavoratore nell’ammontare di C 23.860,00 e della cessazione della materia del contendere sulla data di decorrenza della prestazione assistenziale, con la conseguente condanna dell’Inail al pagamento, in favore del lavoratore infortunato a titolo di danno biologico, in ragione del 40% (in luogo del 34% riconosciuto in primo grado); nel secondo, in accoglimento dell’appello del lavoratore, dichiaratane l’inabilità in misura del 40%, con diritto a rendita mensile a carico dell’Inail, condannato l’Istituto al pagamento dei relativi ratei maturati (oltre accessori) e dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla data di decorrenza della rendita.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte.
Presupposto indefettibile della prospettata nullità della sentenza – hanno sottolineato dal Palazzaccio – è l’insanabilità del contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto rechino affermazioni del tutto antitetiche tra loro; la prospettata insanabilità non sussiste quando la motivazione sia invece coerente rispetto al dispositivo, limitandosi a ridurne o ad ampliarne il contenuto, senza tuttavia inficiarne il contenuto decisorio e se ne possa escludere qualsiasi ripensamento sopravvenuto, essendo la motivazione saldamente ancorata ad elementi acquisiti al processo: in tal caso, la divergenza tra dispositivo e motivazione non preclude il raggiungimento dello scopo ed esclude la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156, secondo comma c.p.c.
Inoltre, nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della sentenza deve essere individuato, non già alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice: con la conseguenza della prevalenza della parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale; sicché, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, da interpretare secondo l’unica statuizione in esso contenuta. E sempre che il principio dell’interpretazione del dispositivo mediante la motivazione non si estenda fino all’integrazione del contenuto precettivo del primo con la statuizione desunta dalla seconda, attesa la prevalenza da attribuirsi al dispositivo.
Nel caso in esame non ricorreva alcun contrasto, tanto meno insanabile: fermi il rilevato giudicato interno sulla detrazione dall’importo ancora dovuto al lavoratore dell’equo indennizzo di € 23.860,00 percepito e la cessazione della materia del contendere sulla decorrenza della rendita, il dispositivo doveva essere letto, senza alcuna forzatura, nel senso della condanna dell’Inail “al pagamento dei relativi ratei maturati”, in coerenza con le dette detrazione e decorrenza.
La redazione giuridica
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