Respinto il ricorso di un cittadino in materia di inabilità pensionabile; l’uomo chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità sulla base del giudicato esterno formatosi in un separato procedimento

In materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, alla stregua della legge 30 marzo 1971, n. 118 relativa ai mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato; ne consegue la non utilizzabilità del parametro di valutazione dell’invalidità civile ai fini dell’inabilità pensionabile, neanche come guida di massima. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 4879/2021 pronunciandosi sul ricorso di un cittadino che si era visto respingere, in sede di merito, la domanda di riconoscimento del diritto alla pensione o all’assegno di invalidità per carenza del requisito sanitario.

La Corte territoriale, in particolare, aveva respinto l’eccezione di nullità della consulenza medico legale svolta in primo grado rilevando come, a fronte del mancato invio alle parti della bozza di relazione peritale, il Tribunale avesse autorizzato la difesa del ricorrente al deposito di note e rinviato ad udienza successiva, nel corso della quale il c.t.u. aveva reso i chiarimenti richiesti ed esaminato la nuova documentazione allegata; aveva considerato la sentenza di primo grado adeguatamente motivata mediante il recepimento delle conclusioni del c.t.u. e aveva poi osservato come il ricorrente in primo grado nulla avesse allegato e provato quanto al possesso del requisito contributivo, necessario per la prestazione richiesta, e che tale carenza avesse valore assorbente nella definizione della controversia, conseguendone il rigetto della domanda azionata in giudizio.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva il giudicato esterno formatosi dopo il deposito della sentenza impugnata e rappresentato da diversa sentenza, emessa dalla Corte d’appello nel separato procedimento instaurato per ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità di cui alla legge n. 118 del 1971; tale pronuncia aveva accolto la domanda dell’istante e condannato l’INPS a corrispondergli l’assegno di invalidità di cui alla legge 118 del 1971 a far data dal gennaio 2016; in tale procedimento, già definito, il c.t.u., sulla base della medesima documentazione prodotta dall’assicurato, aveva riconosciuto al predetto un’invalidità del 79% per “coronaropatia conseguente alla ipertensione…broncopatia cronica con deficit ventilatorio restrittivi di grado moderato/severo…obesità con complicanze artrosiche”.

Il giudicato esterno era dunque invocato quanto all’esistenza di uno stato invalidante nella misura del 79% antecedente alla decisione impugnata nel caso in esame, che invece lo aveva escluso.

I Giudici del Palazzaccio, tuttavia, hanno ritenuto di non accogliere la censura in quanto il giudicato esterno, ritualmente prodotto, si riferiva all’inabilità civile di cui alla legge n. 118/1971, che è del tutto diversa dall’inabilità di cui alla legge n. 222/1984, e pertanto da detto giudicato non poteva derivare alcun vincolo nel presente giudizio.

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2 Commenti

  1. Sono invalido Civile al 85% in più invalido dei due terzi della SS3 non riesco a farmi collocare a riposo con la pensione diretta ordinaria per inabilità.

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