Non è necessaria la prova scritta; per il mandato è sufficiente una qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti

La lettera di incarico non recava data certa. Con questa motivazione il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione proposta da un avvocato avente come oggetto il pagamento e la collocazione in privilegio di prestazioni professionali legali stragiudiziali e giudiziali effettuate per conto di una s.p.a. successivamente fallita.
Il Giudice delegato, in particolare, aveva escluso totalmente il credito per le prestazioni stragiudiziali, ammettendo invece per quelle giudiziali una somma molto minore. Tale orientamento era stato confermato anche dal Tribunale secondo cui la certezza della data dell’incarico non poteva essere dedotta da documenti unilaterali.
Il legale ha tuttavia fatto ricorso in Cassazione, evidenziando come la data certa del conferimento dell’incarico professionale, potesse essere provata dall’avvenuto pagamento di alcune fatture relative allo stesso incarico e antecedenti il fallimento della società
La Suprema Corte ha accolto le motivazioni del ricorrente, sostenendo peraltro che, per l’espletamento di attività di consulenza e comunque di natura stragiudiziale, il mandato professionale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, in quanto per il conferimento è sufficiente una qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti.
Con l’ordinanza interlocutoria n. 3968/2017 gli Ermellini hanno chiarito che il Giudice può ammettere l’interessato a provare l’esistenza del contratto e del suo contenuto anche grazie a semplici testimonianze, senza che vi sia necessità di un accordo scritto.
Inoltre l’inopponibilità per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta; il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento societario, pertanto, possono essere oggetto di prova a prescindere dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salvo limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso.
Nel caso esaminato dalla Corte, quindi, bisogna ritenere che la data certa del conferimento dell’incarico professionale possa essere provata per testimoni e che i capitoli di prova orale riprodotti in ricorso, avendo ad oggetto tali circostanze, determinino la necessità di riesaminarne la rilevanza.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui