Incidente con auto pirata, risarcimento negato: manca la prova del veicolo sconosciuto

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Un incidente con auto pirata finisce senza risarcimento: i familiari della vittima non riescono a dimostrare il coinvolgimento del veicolo sconosciuto che avrebbe provocato l’uscita di strada. Dopo il riconoscimento in primo grado, la Corte d’appello riforma la decisione e la Cassazione conferma: manca la prova certa della responsabilità del mezzo ignoto (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 10 marzo 2025, n. 6367).

La vicenda

I familiari della vittima, chiedono al Tribunale di Benevento la condanna della Generali Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni da loro subiti a causa della morte del familiare avvenuta il 28 settembre 2007 (tra le 12:30 e le 13:00) in Limatola, località Biancano, in conseguenza di un incidente stradale provocato dal conducente di un veicolo sconosciuto.

Nello specifico, la vittima alla guida dell’autovettura Lancia Y stava percorrendo a velocità moderata la strada provinciale che dalla località Biancano conduce al centro di Limatola, allorché si era trovato di fronte, sulla propria corsia, un veicolo Fiat Punto di colore bianco, che, uscito da una curva, proveniva dalla direzione opposta. Nel tentativo di evitare lo scontro, aveva sterzato a sinistra ed era uscito di strada, urtando prima contro un albero di olivo e poi contro un palo dell’ENEL, mentre l’autoveicolo sconosciuto aveva repentinamente invertito la marcia, ritornando verso il centro di Limatola e omettendo di prestare soccorso.

La vittima decedeva sul posto e il procedimento penale, veniva definito il 22 maggio 2008 con l’archiviazione poiché non erano emerse informazioni utili all’identificazione del responsabile dello scontro.

L’iter processuale

L’assicurazione garante per il FGVS negava il risarcimento adducendo che per il medesimo incidente si era già svolto un altro giudizio civile, promosso dai genitori del defunto conclusosi con sentenza dell’11 marzo 2014, di rigetto della domanda, passata in giudicato. In tale giudizio l’unico teste escusso non era stato in grado di descrivere la dinamica del sinistro, ed il procedimento penale era stato archiviato perché non erano emerse responsabilità e fatti addebitabili a terzi, e non già per la mancata identificazione del responsabile. In definitiva, secondo la compagnia, la morte della vittima era stata determinata dalla velocità elevatissima dallo stesso tenuta, non adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada.

Il Tribunale di Benevento condanna l’assicurazione al pagamento di Euro 100.000,00 per ciascun familiare a titolo di risarcimento dei danni per la morte del fratello. Il Giudice di primo grado poneva a fondamento della ritenuta responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Punto le dichiarazioni rese in sede di udienza dall’unico testimone oculare presente, che sarebbero state confermate dal Maresciallo capo CC della Stazione di Dugenta.

La Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 2648/2022, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Generali assicurazioni, e in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 65/2020, rigettava le domande proposte da M.C., M.A. e M.T. e li condannava in solido al pagamento delle spese del giudizio.

L’intervento della Cassazione

La parola alla Corte di Cassazione che rigetta in toto, confermando il secondo grado.

I Giudici di appello hanno ritenuto infondata la domanda dei fratelli della vittima basandosi sul provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Benevento il 22 maggio 2008 (nel quale si legge che non sono emerse responsabilità di terzi), nonché della sentenza del Tribunale di Benevento dell’11 marzo 2014 (che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dai genitori della vittima. Inoltre, l’unico teste aveva reso dichiarazioni differenti: in sede di sommarie informazioni rese ai CC di Dugenta il giorno stesso dell’incidente (28 settembre 2007); qualche tempo dopo (16 novembre 2007), come si legge anche nella sentenza del 2014; in sede di testimonianza resa nel giudizio conclusosi nel 2014 e in quello stesso giudizio civile. Ergo, risulta non dimostrata la circostanza che il sinistro mortale fosse stato provocato dall’autoveicolo sconosciuto Fiat Punto.

Ebbene, dal vaglio della S.C. emerge che la Corte territoriale ha osservato in motivazione che l’assicurazione ha prodotto in primo grado copia del rapporto redatto dai Carabinieri della stazione di Dugenta il giorno dell’incidente (28 settembre 2007), contenente le dichiarazioni rese dalla unica persona identificata come testimone oculare, copia del provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Benevento il 22 maggio 2008, nel quale si legge che non sono emerse responsabilità di terzi, e copia della sentenza del Tribunale di Benevento dell’11 marzo 2014, che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dai genitori della vittima.

Non provata dinamica dell’incidente con auto pirata

Ad ogni modo, le motivazioni di censura proposte dai fratelli della vittima propongono, in sostanza, un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere provato il fatto che: a) la condotta di guida del conducente dell’auto antagonista era stata causa esclusiva della verificazione del sinistro; b) al momento del sinistro, il fratello non era sotto effetto di farmaci e stava tenendo una condotta di guida regolare; c) dopo il l’incidente, l’auto pirata, facendo una inversione di marcia, aveva abbandonato il teatro dell’evento.

Tutte le suddette circostanze, attengono a profili di fatto e tendono a suscitare dalla S.C. un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale, la quale, ad esito di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, sulla base di un giudizio in fatto insindacabile, ha ritenuto non fondata la domanda dei fratelli in punto di an debeatur.

Redazione

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