Decisioni opposte dei Giudici di merito riguardo un sinistro stradale riguardante l’impatto contro una bicicletta da parte di uno scooter rimasto sconosciuto. Il danneggiato non ha provato la mancata identificazione del veicolo.
La vicenda
Il ciclista chiamava a giudizio la Allianz assicurazioni, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un sinistro stradale causato da uno scooter rimasto non identificato, mentre egli percorreva la strada, a bordo di una bicicletta in data 19/10/2015.
Il Giudice di Pace di Lecce accoglieva la domanda condannando l’assicurazione a risarcire i danni nella misura di 12.144,88 euro.
Allianz assicurazioni proponeva appello e il Tribunale di Lecce accoglieva il gravame e, in riforma prima decisione, rigettava ogni domanda, condannando l’appellato al pagamento delle spese di lite. Ciò in applicazione dell’art 283 D.Lgs. 209 del 2005, comma 1, lett. a) del Codice delle Assicurazioni, in quanto il conducente dello scooter era stato identificato ben prima di proporre l’azione contro la Compagnia assicuratrice, odierna controricorrente.
Il ricorso in Cassazione
Il ciclista lamenta in Cassazione l’affermazione del Giudice d’appello secondo cui il danneggiante risulterebbe identificato, laddove invece l’identità del veicolo investitore è rimasta ignota. Sotto il secondo profilo, censura l’omissione motivazionale circa l’esame di fatti decisivi, quali l’ordinanza del Giudice di Pace del 18/6/2018, i documenti prodotti dalla Compagnia all’udienza del 12/9/2018 e la deposizione testimoniale del teste, tutti relativi al momento dell’avvenuta identificazione del conducente dello scooter. Pertanto, secondo la tesi del ciclista, non sarebbe logica l’affermazione di esclusione di veicolo sconosciuto unicamente “dall’esame della documentazione offerta dalle parti e già presente nel fascicolo di primo grado dell’attore”, per omessa valutazione di altre circostanze ed altri fatti decisivi ai fini di una diversa soluzione della controversia.
Le censure non colgono nel segno anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta, ex art. 384, ult. comma, c.p.c. (Cassazione Civile, sez. III, 15/02/2024, n.4213).
In buona sostanza, il Tribunale ha fondato la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea sulla circostanza per cui, prima dell’inizio della causa, il ciclista era venuto a conoscenza dell’identità del danneggiante. Così facendo, tuttavia, ha errato, perché la circostanza accertata non è dirimente, ai fini del vaglio di ammissibilità.
L’identità dello scooter era nota
Il danneggiato che promuove richiesta di risarcimento nei confronti del FGVS, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato deve provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto. Riguardo quest’ultimo aspetto, è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi.
Il Tribunale, pertanto, ha errato nell’assumere il difetto di legittimazione passiva della Compagnia convenuta facendo riferimento alla circostanza per cui l’attore era a conoscenza dell’identità del conducente del veicolo antagonista già prima di iniziare il giudizio, mentre avrebbe dovuto rilevare che non si era attivato per identificare, per tempo, il veicolo stesso, nei termini di cui ai ricordati principi di diritto, onde poter radicare la legitimatio ad processum della convenuta. L’art. 283, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 209 del 2005, infatti, lega detta legittimazione alla mancanza di identificazione del veicolo, che ricorre in senso affermativo solo quando il danneggiato dimostri di essersi attivato ut supra, non già in riferimento al mero suo conducente.
Pertanto, non risultando che il ciclista abbia effettuato tentativi di identificazione del veicolo, prima di procedere in giudizio, è sufficiente la correzione della decisione, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., posto che la declaratoria di inammissibilità dell’azione è comunque conforme a diritto.
Avv. Emanuela Foligno