Morte del lavoratore, il coordinatore della sicurezza scarica la responsabilità sul Comune

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Il coordinatore della sicurezza viene condannato per omicidio colposo al risarcimento dei danni in favore dei familiari della vittima, ma egli ritiene responsabile il Comune (committente dei lavori) per omessa vigilanza sulla appaltatrice dei lavori, ed esercita domanda di regresso.

Il Coordinatore della Sicurezza conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, il Comune di Napoli, chiedendone la condanna al rimborso, in suo favore, della somma di 69.750 euro, già da egli corrisposta, in esecuzione di una transazione, ai congiunti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro.

Esponeva di avere svolto, nominato dal Comune di Napoli, l’incarico di Coordinatore della sicurezza per opere di manutenzione ed inibizione degli immobili denominati “Vele”, siti in Napoli, appaltati dal Comune alla società C. s.r.l. Quindi che, nel corso della esecuzione degli stessi, il lavoratore, dipendente della ditta M., subappaltatrice della C. s.r.l., era deceduto durante la demolizione delle scale in acciaio, cadendo da un’altezza di circa venti metri. In seguito il Coordinatore era stato sottoposto a processo penale, all’esito del quale era stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo ed era stato condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con sentenza confermata in Appello ed in Cassazione.

Responsabilità del Comune?

Il Coordinatore ritiene il Comune di Napoli, ente appaltante, responsabile in via esclusiva, o comunque prevalente, per avere omesso di vigilare sulla impresa appaltatrice, che aveva subappaltato i lavori senza preventiva autorizzazione, nonché per omessa manutenzione delle scale sulle quali era avvenuto l’incidente, oltre che per omessa verifica circa la sussistenza in capo alla C. s.r.l. di regolare copertura assicurativa per la responsabilità civile prevista dall’art. 30 della legge n. 109/94, ed esercita domanda di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti dell’Ente convenuto.

Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che il Comune aveva provveduto alla nomina del Coordinatore della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, e che costui aveva il compito proprio di tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Anche il Giudice del Lavoro (sempre del Tribunale di Napoli), riteneva il Comune esente da responsabilità nell’ambito di altro giudizio promosso da INAIL anche nei confronti del Coordinatore – convenuto dall’Istituto in rivalsa – il quale aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa del Comune di Napoli. Il soccombente propone gravame, ma la Corte d’Appello conferma la decisione di primo grado.

In sintesi, i Giudici di appello non hanno ritenuto esistente la corresponsabilità del Comune per omessa vigilanza, per il tramite del Direttore sui Lavori, sull’esecuzione dell’appalto e l’inesistenza dell’obbligo, a carico del coordinatore dei lavori, di essere costantemente presente sul cantiere per verificare l’adempimento degli obblighi di sicurezza.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. non è applicabile

Inoltre, hanno osservato che l’invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. non era applicabile al caso di specie poiché “il Coordinatore della sicurezza non era terzo fruitore del bene” e perché lo stato di degrado e pericolosità delle scale era noto ed oggetto di previsioni in sede di piano di sicurezza, cosicché il nesso causale tra evento e danno doveva rinvenirsi nell’omissione di cautele e non nello stato di manutenzione dell’immobile.

L’intervento della Cassazione, su impulso del Coordinatore della sicurezza, si limita a prendere atto della rinuncia depositata dal ricorrente e viene dichiarata l’estinzione del giudizio.

Confermata, pertanto, la condanna di merito (Cassazione Civile, sez. III, 10/01/2024, n.968).

Avv. Emanuela Foligno

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