Confermata la responsabilità dell’imputato per le lesioni riportate dal lavoratore in seguito al cedimento del ponteggio

Era stato riconosciuto responsabile, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di lavori edili per conto di una ditta appaltatrice, del reato di lesioni personali gravi patite da un lavoratore. Quest’ultimo era impegnato a realizzare le soglie di un balcone allorché era caduto per il cedimento del ponteggio adiacente il fronte dell’edificio sul quale si era calato.

All’imputato, acclarato che il ponteggio presentava carenze strutturali ed un errato posizionamento rispetto alla parete del manufatto, era contestato di non avere richiesto alla ditta appaltatrice l’osservanza di corrette procedure di lavoro nello specifico ambito degli interventi sui balconi e in particolare di non avere adeguatamente valutato il POS della ditta appaltatrice privo di particolari accorgimenti prevenzionali per lavorazioni in quota di quel genere, provvedendo del caso all’adeguamento rispetto al PSC, e per non avere sollecitato l’appaltatore alla messa a norma del ponteggio, pericoloso ed inadeguato per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e per carenza di interventi di manutenzione.

Quanto al rapporto di causalità i Giudici del merito escludevano che la condotta del lavoratore potesse essere considerata abnorme, così da interrompere la serie causale attivata dalla condotta del ricorrente, evidenziando che la discesa operata dall’operaio dal balcone al ponteggio era dipesa dall’atteggiarsi della lavorazione, consistente nella realizzazione della pavimentazione del balcone.

La Corte di Appello riconosceva che il ponteggio insisteva già da molto tempo in condizioni di precaria manutenzione e con difetti di montaggio, di talché il coordinatore avrebbe dovuto valutare la corretta pratica lavorativa in relazione allo specifico intervento da compiersi sui balconi e al contempo esortare il datore di lavoro ad adottare pratiche lavorative coerenti con il lavoro in altezza, con prescrizione di non avvalersi di un ponteggio non adeguatamente collocato e realizzato. In ogni caso avrebbe dovuto procedere a modificare e, eventualmente, ad integrare il Piano di Sicurezza con la previsione di una lavorazione in sicurezza che escludesse la scelta del lavoratore di calarsi lungo il ponteggio ovvero per utilizzarlo allo scopo di rifinire le opere sul balcone.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, contraddittorietà della motivazione rispetto alle prove acquisite, e travisamento della prova per quanto attiene alla ricorrenza del rapporto di causalità e alla rilevanza interruttiva della condotta del lavoratore, la quale si presentava assolutamente imprevedibile, abnorme ed esorbitante rispetto alla lavorazione allo stesso demandata.

Gli Ermellini, con la sentenza n. 2845/2021 hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

“Deve essere esclusa – rilevano dal Palazzaccio – la interruzione del rapporto di causalità, pure in presenza della imprudente condotta del lavoratore, alla stregua della giurisprudenza che non riconosce in nessun caso tale evenienza quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità”.
Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, “onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori”.

Nel caso in esame, il giudice distrettuale aveva dato conto, con motivazione assolutamente congrua e priva di vizi logico giuridici, del complessivo stato di incuria e di difetto di posizionamento della impalcatura e dell’assenza nei balconi di barriere protettive verso il vuoto e pertanto di uno stato di sostanziale e palese inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche, tese a salvaguardare la sicurezza di un lavoratore impegnato nelle fasi di lavorazione in quota.

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