Maxi tamponamento al casello dell’autostrada e ripartizione del risarcimento

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Il maxi tamponamento in autostrada A14 del 2003 culmina con la condanna penale irrevocabile del conducente della autocisterna e del conducente della bisarca.

Il conducente del veicolo Audi 4 coinvolto intraprende azione civile per il risarcimento dei danni patiti, ma viene ritenuto corresponsabile nella misura di 1/3 sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello.

La vicenda

Il giorno 19 dicembre 2003 si verificava sull’autostrada A14, in prossimità del casello di Foggia, un maxi tamponamento che coinvolgeva tre mezzi. In particolare, l’autocisterna andava ad urtare posteriormente l’autotreno bisarca, di nazionalità bulgara, e poco dopo sopraggiungeva l’autovettura Audi 4 che impattava in modo violento contro l’autocisterna che dopo l’urto occupava in parte la corsia di marcia e parzialmente quella di emergenza. Il conducente dell’Audi riportava lesioni, mentre il passeggero perdeva la vita.

Dopo una lunga vicenda penale, che si concludeva con la condanna sia del conducente dell’autocisterna, che del conducente della bisarca, il conducente dell’Audi invocava dinanzi al Tribunale di Foggia il risarcimento dei danni patiti.

Il Tribunale riconosceva una corresponsabilità del conducente dell’Audi nella misura di 1/3, e condannava i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, liquidati nella residua somma di €5.087, oltre al pagamento di 1/3 delle spese di lite, compensate quanto ai residui due terzi. La Corte di Appello di Bari, con decisione del 10/12/2019, riformava la decisione di primo grado riconoscendo al conducente dell’Audi il diritto a un ulteriore risarcimento e teneva ferma la percentuale di responsabilità di 1/3.

Sul punto i Giudici di secondo grado precisavano che, pur non essendo stato possibile appurare la velocità che teneva l’Audi al momento dell’impatto, vi erano una pluralità di elementi che facevano supporre che tale velocità fosse sostenuta, anche in relazione all’ora notturna e alla mancanza di illuminazione artificiale in quel tratto autostradale.

La Corte ha elencato, in proposito, sia la gravità dell’urto, a seguito del quale l’Audi 4 si era incastrata nella parte sottostante l’autocisterna, sia la deposizione del comandante della Polizia Stradale che proprio in base al dato dell’elevata velocità aveva contestato all’Audi la violazione dell’art. 141 C.d.S.

Il vaglio della Cassazione

La questione approda in Cassazione che ritiene inammissibili le censure del conducente dell’Audi (Cassazione Civile, sez. III, 25/01/2024, n.2417).

L’uomo afferma che la sentenza del Tribunale penale di Foggia, passata poi in giudicato, aveva accertato che il grande ostacolo costituito dalla presenza dei due automezzi fermi dopo il primo scontro, unitamente alla rottura di tutte le luci dell’autocisterna, avevano reso molto più difficile la reazione dell’automobilista che era sopraggiunto, rallentando i suoi tempi di reazione. A questo dovrebbe aggiungersi il rilievo del capo pattuglia della Polizia Stradale secondo cui la scarsa visibilità aveva fatto sì che parecchi mezzi sopraggiunti avessero rischiato di finire contro i mezzi incidentati. Secondo la tesi del ricorrente la velocità elevata non sarebbe stata, in effetti, in alcun modo dimostrata, mentre la Corte d’Appello avrebbe dovuto compiere la propria valutazione senza prescindere dall’accertamento compiuto dal Giudice penale.

La Corte d’Appello ha ampiamente motivato la propria decisione, spiegando le ragioni di conferma della sentenza del Tribunale in relazione al profilo della responsabilità nella misura di 1/3.

I profili di colpa

I Giudici non si sono limitati al solo profilo della velocità tenuta dalla Audi, ma hanno aggiunto una serie di elementi che inducevano a confermare l’esistenza della colpa del conducente dell’auto (disattenzione, mancanza di ogni traccia di frenata, omesso tentativo di compimento di una manovra eversiva probabilmente risolutiva, non uso adeguato dei fari di profondità in relazione al contesto).

Viene, quindi, richiamata la consolidata giurisprudenza secondo la quale “in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico”.

Il ricorrente, in sostanza, sollecita una rivalutazione delle emergenze istruttorie andando ben oltre i limiti fissati dall’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., né si preoccupa di dimostrare la decisività delle proprie censure in sede di valutazione della responsabilità civile del conducente. Oltre a ciò il ricorrente insiste nella tesi dell’esistenza di una sorta di “vincolo della sentenza penale”, pronunciata in un processo nel quale egli non era parte.

Avv. Emanuela Foligno

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