Bimbo cade in cantiere, colpa della vittima riduce responsabilità del costruttore

0
cade-in-cantiere

Un bimbo cade in cantiere all’interno di un complesso edilizio, riportando gravi danni. La Corte di Cassazione chiarisce che, se la sua condotta ha carattere colposo, la responsabilità del costruttore può essere ridotta, senza bisogno che la condotta sia autonoma o imprevedibile. Per accertare se il danneggiato è corresponsabile del danno, in tutto o in parte, è sufficiente che la sua condotta abbia avuto carattere colposo, senza necessità di autonomia, imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2024, n. 26895).

La vicenda giudiziaria

La Corte di appello di Lecce ha respinto il gravame incidentale e ha confermato la condanna del titolare del cantiere edile a rifondere i danni alla vittima.

In primo grado egli era stato citato in giudizio insieme al Comune dai genitori del danneggiato, che agivano per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio, caduto in una buca aperta su un marciapiede di una via cittadina, interna a un complesso edilizio realizzato dall’impresa edile convenuta.

Il Tribunale rigetta la domanda, invece la Corte di Lecce la accoglieva esclusivamente nei confronti del costruttore, riconosciuto responsabile dell’incidente in concorso con la vittima, per una quota dell’80%. Il Giudice d’appello però non si pronunciava sull’appello incidentale, con cui l’appellante aveva censurato a sua volta la decisione di primo grado, impugnandola nella parte in cui aveva ritenuto che il Comune fosse privo di legittimazione passiva. Di conseguenza, questa stessa Corte rinviava alla Corte d’appello, la quale all’esito del giudizio confermava la responsabilità del solo costruttore e la condanna dello stesso a risarcire nella misura già stabilita il danno fisico subito dal bambino.

Il costruttore impugna la decisione in Cassazione lamentando l’omessa pronuncia su un fatto decisivo del giudizio, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 cc in relazione all’applicazione dell’articolo 2051, e infine la violazione e falsa applicazione dello stesso articolo 2051 e la nullità per omesso esame sulla pronuncia e la violazione dell’articolo 112 cpc, per aver riconosciuto la colpa del danneggiato e dei suoi genitori, senza però attribuirvi il ruolo di causa efficiente ed esclusiva quanto invece di concausa.

Bimbo cade in cantiere, l’intervento della Cassazione

Parte delle censure sono fondate e vengono accolte dalla S.C.

Innanzitutto, nel caso di responsabilità di cui all’art. 2051 cc, ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell’evento dannoso è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo: non è necessario che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.

Secondo la Suprema Corte, è errata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui al fine di escludere del tutto la responsabilità del custode non è rilevante la mera condotta colposa del danneggiato, ma la sua eccezionalità, imprevedibilità ed imprevenibilità (cioè, il fatto che la condotta non sia in qualche modo prevenibile).

I principi giurisprudenziali ormai pacifici prevedono che in tema di responsabilità per cosa in custodia, l’incidenza causale, sia essa concorrente o esclusiva del comportamento del danneggiato, presuppone che lo stesso abbia natura colposa. Non è affatto richiesto che la condotta della vittima si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile o inevitabile.

In conclusione, i Giudici di appello hanno clamorosamente a ritenere necessari anche i criteri della eccezionalità e imprevedibilità.

Redazione

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui