Incidente con veicolo rubato e non assicurato, confermato concorso di colpa del danneggiato

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Un incidente con un veicolo rubato e privo di assicurazione riporta al centro il tema del concorso di colpa del danneggiato. I giudici di merito hanno attribuito al motociclista una responsabilità del 30% per non aver rispettato la distanza di sicurezza, ritenendo che le lesioni fossero riconducibili anche al successivo tamponamento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 9 gennaio 2025, n. 549).

L’incidente con il veicolo rubato

Il sinistro è avvenuto in Roma, quando il motorino percorreva la via Collatina e veniva colpito da una Mercedes risultata rubata e priva assicurazione, che invadendo la corsia della moto, ne determinava la caduta a terra ed il successivo impatto con altro veicolo Renault che procedeva dinanzi all’attore nello stesso senso di marcia.

La Mercedes si dileguava, ma veniva rintracciata grazie all’intervento di due testimoni oculari, che avevano preso la targa e che confermavano, nel corso del giudizio, la dinamica del sinistro quale descritta dall’attore.

Il Tribunale di Roma accoglie solo parzialmente la domanda e ritiene che le lesioni derivate al motociclista fossero ascrivibili, non solo alla caduta dal motorino in conseguenza dell’urto con la Mercedes, ma anche all’urto derivante dal tamponamento successivo con la Renault che lo precedeva. Per questa ragione, il primo grado, ritiene il motociclista responsabile per aver omesso di osservare la distanza di sicurezza e per aver tenuto una velocità presumibilmente non consona allo stato dei luoghi , nella misura del 30%.

La Corte di Appello di Roma ha confermato il primo grado e la vicenda arriva in Corte di Cassazione, che respinge per inammissibilità.

L’intervento della Cassazione

Secondo la S.C., in realtà il ricorrente tende ad evocare una nuova valutazione della quaestio facti, che invece è stata correttamente e ben ricostruita dai Giudici di appello,come si evince in particolare dalla “pretesa” di sindacare l’accertamento di merito svolto sul concorso di cause nella produzione del sinistro.

Infine, neppure si può discorrere di motivazione apparente, in quanto gli elementi indicati dai ricorrenti sono estranei alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Conclusivamente il ricorso viene dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione.

Redazione

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