Incidente per omessa manutenzione della strada, c’è concorso di colpa della vittima

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Il giorno 14 febbraio 2008, la vittima, mentre procedeva alla guida della propria autovettura, perdeva il controllo del veicolo, andava a sbattere contro un albero secolare di grosso fusto e decedeva sul colpo.

I congiunti citano a giudizio il Comune di Rieti ritenuto responsabile dell’evento per omessa manutenzione della strada.

Il Tribunale di Rieti, ritenuta la responsabilità del Comune di Rieti e il concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro, condanna il Comune al pagamento di importi in misura differenziata per ciascun attore. La Corte di appello conferma la decisione e la questione si spinge in Cassazione.

Il ricorso in Cassazione

I familiari della vittima sostengono che la decisione di secondo grado consisterebbe in un acritico rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, privo dell’esame dei motivi di appello.

Ebbene, innanzitutto, la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima unicamente se e in quanto il Giudice d’appello, facendo propri gli argomenti del primo Giudice, esprima, sia pure in modo conciso, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo comprensibili ed esaustivo.

Diversamente, merita di essere cassata la decisione d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consente di ritenere che alla condivisione della decisione di prime cure, il secondo Giudice sia pervenuto attraverso la disamina e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive addotte.

Il concorso di colpa della vittima

I Giudici di appello, venendo al caso in concreto, non si sono limitati ad un mero rinvio adesivo al provvedimento conclusivo del precedente grado.

Infatti, dopo aver riportato stralci della prima pronuncia, hanno palesato in maniera chiara ed univoca l’espressione di un convincimento proprio e autonomo, manifestato tramite la valorizzazione delle circostanze fattuali:

  • – grave deficit manutentivo della strada,
  • – condotta di guida della vittima con velocità non commisurata alle condizioni della strada,
  • – ristrettezza della carreggiata,
  • – presenza di visibili anomalie sull’asfalto.

Oltre alla considerazione fattuale dei sopra elencati elementi i Giudici di secondo grado hanno anche considerato – anche qui correttamente – che una velocità inferiore sarebbe stata sufficiente ad evitare la morte.

Orbene, la fattispecie di responsabilità per cui è stato condannato il Comune, ha natura oggettiva: essa si basa non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa al custode la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del soggetto custode. Detto in altri termini, questo significa che la responsabilità per custodia prescinde dalla colpa del custode.

Secondo i ricorrenti, la Corte di appello non avrebbe specificato quale fosse il limite di velocità e quale la velocità “inadeguata” tenuta dalla vittima e per quale motivo la velocità fosse da ritenersi inadeguata.

La responsabilità da cose in custodia

In ipotesi di responsabilità da cose in custodia, viene rammentato dalla S.C., sul nesso causale tra evento dannoso e res custodita il fatto del danneggiato può incidere in forza della regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell’art. 1227, primo comma, c.c., la quale impone di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito portante della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza.

Ciò significa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo del danno.

Rientra nell’insindacabile giudizio del Giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente e dell’entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato.

I Giudici di appello hanno individuato, quale titolo di responsabilità del conducente del veicolo, il non avere commisurato la velocità dell’automobile alle condizioni della strada. Una velocità più ridotta e conforme allo stato dei luoghi avrebbe soltanto attenuato gli esiti del sinistro (cioè evitato la morte), e tale contegno di guida ha determinato l’attribuzione di paritaria efficienza causale nella produzione dell’evento.

La decisione di secondo grado è coerente e logica, immune da anomalie motivazionali inficianti, ed esprime una valutazione sull’andamento fattuale dell’evento che non è sindacabile in Cassazione.

Il ricorso è in definitiva rigettato (Cassazione civile, sez. III, 13/08/2024, n.22764).

Avv. Emanuela Foligno

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