Incidente stradale: il terzo trasportato può essere sentito come testimone?

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La vittima di un incidente stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile del sinistro

L’incidente stradale

Nel 2013 l’attrice convenne dinanzi al Giudice di Pace di Taranto la compagnia assicurativa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un incidente stradale avvenuto nell’agosto del 2011. L’attrice dedusse che la responsabilità del sinistro fosse unicamente riconducibile al conducente del veicolo rimasto non identificato perché allontanatosi subito dopo il fatto, che invadendo l’opposta corsia di marcia, aveva investito frontalmente la sua auto.

La compagnia si costituì contestando la veridicità del fatto.

All’esito del giudizio di primo grado il Giudice di pace di Taranto accolse la domanda. La sentenza fu appellata in via principale dalla danneggiata che lamentava la sottostima del danno; e in via incidentale dalla compagnia assicurativa, che invece si doleva dell’accoglimento della domanda risarcitoria.

Nel marzo del 2017 si concluse il giudizio di secondo grado: il Tribunale di Taranto accolse l’appello incidentale e rigettò quello principale.

A sostegno della propria decisione il giudice pugliese pose il fatto che l’unica testimone escussa, sorella dell’attrice e trasportata sul veicolo da questa condotto al momento del fatto era incapace a deporre ai sensi dell’art. 246 c.p.c., poiché era rimasta anch’ella danneggiata dal sinistro, a nulla rilevando che fosse stata già risarcita.

Di conseguenza, espunto, dal novero delle prove la suddetta testimonianza, ritenne non provata la circostanza del coinvolgimento di un secondo veicolo nell’incidente stradale, e rigettò la domanda di risarcimento proposta dalla parte danneggiata.

Quest’ultima ha allora proposto ricorso per cassazione, lamentando tra gli altri motivi la violazione degli artt. 2054, 2055 c.c.; dell’art. 246 c.p.c.; del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, sostenendo che il trasportato, per definizione, non potrebbe mai essere titolare di un interesse “concreto ed attuale” a vedere accolta la domanda proposta dal vettore nei confronti di un terzo, e quindi ad intervenire nel relativo giudizio, dal momento che non ha l’obbligo nè la necessità di dimostrare la responsabilità del vettore.

Ma la Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 19121/2019) ha rigettato il motivo perché inammissibile.

È infatti assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di legittimità che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile.

Il principio in questione è stato in particolar modo affermato dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 1580 del 01/06/1974, secondo cui “La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone”.

Ed ancora è stato affermato che “anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all’adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato dalla Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell’adempimento o della rinuncia”.

La giurisprudenza di legittimità

Illuminante, in tal senso, è anche la motivazione della sentenza n. 9353 dell’8.6.2012 (Seconda Sezione Civile della Cassazione), ove si legge che “l’incapacità prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l’interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso”.

La circostanza, poi, che il testimone chiamato a deporre nel giudizio di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale sia una persona trasportata su uno dei veicoli coinvolti, non lo rende affatto capace a deporre, quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio.

L’incapacità a testimoniare del terzo trasportato

“Posto, infatti, che l’incapacità a deporre sussiste quando il testimone possa teoricamente intervenire nel giudizio in cui è chiamato a deporre, nessuna influenza può avere sul problema qui in esame la circostanza che la persona trasportata su un veicolo possa beneficiare delle presunzioni previste dall’art. 2054 c.c. o dall’art. 141 cod. ass.”.

Anche la responsabilità del vettore e del suo assicuratore nei confronti del trasportato, infatti, è pur sempre una responsabilità per colpa presunta, e non una responsabilità oggettiva (da ultimo, in tal senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 4147 del 13/02/2019).

Il trasportato danneggiato, pertanto, ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l’antagonista, quanto a quella introdotta da quest’ultimo contro il primo.

Esemplificando, tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, il trasportato-testimone può avere interesse:

  • all’accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi;
  • all’accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo;
  • all’accertamento dell’assenza della ricorrenza d’un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell’art. 141 cod. ass..

In definitiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla compagnia assicurativa.

Avv. Sabrina Caporale

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