Una sentenza del Tribunale di Tivoli si è occupata degli incidenti durante le ore di ginnastica e delle eventuali responsabilità della scuola

Se si è vittima di incidenti durante le ore di ginnastica, nel corso del normale svolgimento della lezione di educazione fisica, la scuola può essere ritenuta responsabile?
Secondo il Tribunale di Tivoli, che si è espresso sul punto con una sentenza del 13 febbraio 2017, la scuola non può essere sempre responsabile per gli incidenti durante le ore di ginnastica.
L’istituto scolastico può infatti ritenersi responsabile di eventuali lesioni subite da uno studente solo se queste sono causate dal comportamento illecito di un altro studente e se la scuola non ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto.
Nel caso di specie esaminato dal Tribunale, il padre di un minorenne aveva agito in giudizio per dichiarare la responsabilità della scuola frequentata dal figlio, il quale aveva subito dei danni nel corso dell’ora di ginnastica.
In particolare, il figlio stava giocando a pallavolo nella palestra della scuola ed era stato accidentalmente colpito alla testa da un compagno di squadra, fratturandosi il naso.
Il genitore pretendeva quindi che la scuola fosse condannata a risarcire il danno.
Tuttavia, il Tribunale non ha accolto la domanda proposta dal padre del minore danneggiato.
La ragione è che dagli accertamenti effettuati era emerso che il danno era stato causato da uno scontro accidentale, avvenuto nel corso della partita di pallavolo.
Per i giudici, quindi, era chiaro che il danno subito dal giovane fosse una conseguenza non di un comportamento illecito del compagno di squadra, ma della semplice azione di gioco.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, nessuna responsabilità poteva essere imputata alla scuola.

Questo poiché, ai sensi dell’art. 2048 c.c., per quel che concerne gli incidenti durante le ore di ginnastica la stessa scuola, avrebbe potuto essere considerata responsabile solo se fosse stato dimostrato che le lesioni erano state causate dal comportamento illecito del compagno di squadra o che la scuola non avesse adottato le misure idonee ad evitare il danno.
I giudici hanno poi osservato che anche la Corte di Cassazione si era pronunciata sulla questione, osservando che “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto” (Cass. civ., sentenza n. 20743 del 28.9.2009).
Ne consegue che, non essendo state mostrate anomalie nel campo di gioco o nelle strutture scolastica, la domanda di risarcimento proposta dal padre del minore danneggiato non poteva essere accolta.
 
 
 
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