Il Giudice è obbligato a disporre la CTU medico-legale solo in caso di apprezzabile fumus sull’incompatibilità col regime carcerario rispetto alle patologie del detenuto
“La permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il Giudice accerta che esistono istituti in relazione ai quali può formularsi un giudizio di compatibilità rispetto alle patologie sofferte dal detenuto, indipendentemente dalle valutazioni dell’autorità amministrativa. Invero, l’effettuazione della perizia diventa obbligatoria solo in presenza di un apprezzabile fumus di sussistenza di ragioni di incompatibilità col regime carcerario”.
In tali termini si è espressa la Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 29378 del 22 ottobre 2020), in tema di misure cautelari, con particolare riguardo all’ipotesi di istanza di scarcerazione fondata sull’assunto dell’incompatibilità dello stato di salute del detenuto rispetto alla carcerazione.
Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria emetteva ordinanza di rigetto del riesame proposto da un soggetto sottoposto a regime carcerario.
Avverso tale provvedimento il detenuto propone ricorso per Cassazione lamentando omessa considerazione nelle conclusioni rassegnate dalla direzione della Casa Circondariale di Siracusa circa l’incompatibilità dello stato di salute rispetto al regime infra-murario, anche in ragione del rischio epidemiologico da Covid-19.
Gli Ermellini ritengono la censura non meritevole di accoglimento, oltrechè inammissibile per genericità.
In primo luogo viene evidenziata la completezza della disamina effettuata dal Tribunale del riesame riguardo le criticità patologiche sofferte dal detenuto e della loro non assoluta incompatibilità con lo stato di detenzione carcerario.
Inoltre, viene posto in rilievo che la pandemia in corso non può intervenire sul quadro patologico del soggetto, avuto riguardo alle condizioni dell’istituto penitenziario e alla capacità di gestione del rischio.
La permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il Giudice accerta che esistono istituti in relazione ai quali può formularsi un giudizio di compatibilità rispetto alle patologie sofferte dal detenuto, indipendentemente dalle valutazioni dell’autorità amministrativa.
Invero, l’effettuazione della perizia diventa obbligatoria ex art.299, comma 4-ter c.p.p. solo in presenza di un apprezzabile fumus di sussistenza di ragioni di incompatibilità col regime carcerario.
Tale norma dispone che il Giudice, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, può disporre, anche d’ufficio, accertamenti sulle condizioni di salute dell’imputato.
Tali accertamenti devono essere eseguiti entro 15 giorni. Se le condizioni di salute vengono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il Giudice può disporre la nomina di un C.T.U..
Il Consulente nominato dovrà tenere in considerazione il parere espresso dal Medico penitenziario e riferirne al Giudice entro 5 giorni , oppure entro 2 giorni in caso di manifesta urgenza.
Avv. Emanuela Foligno
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