Nel peggioramento delle condizioni di un paziente da paraparesi a paraplegia deve essere liquidata la modifica peggiorativa del grado di invalidità biologica già sussistente

Un uomo conviene in giudizio dinanzi il Tribunale di Roma (sez. XIII, sentenza n. 11757 del 28 agosto 2020), l’Asl Roma 1 esponendo che in data 29.10.2014, affetto da lombosciatalgia e con precedenti interventi per ernia discale L4-L5 destra, recalibrage del canale spinale e stabilizzazione L3-L5, era stato sottoposto ad intervento di estensione della laminectomia decompressiva e della stabilizzazione vertebrale al livello L5-S1.

A seguito di varie complicazioni, era stato sottoposto, dapprima, a terapia conservativa con drenaggio lombare, antibioticoterapia e medicazioni e, successivamente, a re-intervento in data 04.12.2014 con asportazione di ascesso vertebrale e toilette della ferita chirurgica.

Con questo secondo intervento, tuttavia, non era stato corretto il posizionamento della vite in S1, il cui decorso all’interno del canale vertebrale – confermato dall’esame TC del giorno precedente – aveva verosimilmente determinato sia la lacerazione durale che la fistola liquorale che erano rimaste irrisolte.

L’uomo, prima dell’intervento, seppur deambulante con l’ausilio di due bastoni, era tuttavia in grado di svolgere la maggior parte delle attività quotidiane, tra le quali la guida della propria autovettura, dopo l’intervento, invece, era in grado di assumere soltanto la posizione eretta con il doppio appoggio, ma l’andatura risultava oramai impossibile, risentendo di un completo deficit funzionale degli arti inferiori.

Il deficit funzionale totale degli arti inferiori, secondo l’uomo, sarebbe da addebitarsi ai Sanitari per inadeguata gestione assistenziale tanto è vero che, all’atto del ricovero presso altro presidio ospedaliero, gli accertamenti diagnostici indicavano, tra l’altro, il perdurare del quadro infettivo procurato dai mezzi di sintesi del pregresso intervento di stabilizzazione vertebrale e che gli stessi erano stati rimossi con la “… fuoriuscita di 40 cc di materiale purulento”.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-legale, all’esito della quale il Giudice formulava una proposta conciliativa non accolta dalla ASL Roma 1.

La CTU ha chiarito l’errato comportamento della Struttura nei confronti di un paziente già gravemente sofferente (a decorrere da un sinistro stradale occorsogli nel 1993 con trauma cervico-midollare C5-C6 e invalido al 100% con diritto all’indennità di accompagnamento) e sottoposto a intervento di stabilizzazione lombare già due volte: nel 2007 e nel 2009, a livello L4 L5.

La Struttura consigliava al paziente un ulteriore intervento di allargamento della laminectomia e della stabilizzazione e i Consulenti ritengono tale indicazione corretta, ossia in linea con le indicazioni neurochirurgiche, “sia perchè tendeva a ridurre il forte dolore del Paziente, sia perchè l’EMG dava indicazioni di importante sofferenza recente con qualche possibilità di recupero”.

Tale intervento non era funzionale in via esclusiva al miglioramento delle gravi limitazioni che il paziente incontrava nella deambulazione, ma a un complessivo contenimento della sindrome dolorosa acuta che affliggeva il paziente.

Prima del nuovo intervento dell’ottobre 2014, per il paziente erano possibili -in qualche modo- i movimenti degli arti inferiori e sussisteva la possibilità, sia pur limitata, della deambulazione.

Ad ogni modo, sulla base delle risultanze dell’esame TAC postoperatorio del 6.11.2014, confermata dalla TAC del 3.12.2014 (“..La vite peduncolare destra posizionata livello di S1 presenta decorso endospecale infero laterale destro..”), può essere ammesso che la vite destra di S1 sia stata malposizionata nel corso della procedura chirurgica del 29 ottobre 2014 e che, essendo tale dispositivo endospecale, cioè entrando nel canale vertebrale, potrebbe aver verosimilmente provocato una lacerazione durale.

Tale sequenza di eventi è la causa della fistola liquorale. La presenza di tale liquido nel cavo operatorio, inoltre, potrebbe aver determinato la deiscenza della ferita chirurgica e la conseguente infezione della stessa, con le conseguenze che ne sono derivate nel corso degli anni successivi.

Le censure elaborate dai CTU in danno della Struttura, investono un duplice profilo: per un verso individuano un errore medico in sede di esecuzione dell’intervento con il non corretto posizionamento della vite e, per altro, nella successiva mancata adozione di rimedi volti a rimediare alla situazione critica venutasi a creare.

Tale intervento è stato tuttavia connotato “da un piu’ che probabile non corretto posizionamento della vite peduncolare destra a livello di S1, evidenziato da duplice esame TC del post operatorio, circostanza da ritenersi la probabile causa di una lacerazione durale.”

La TAC eseguita nel post-operatorio, ha rilevato un mal posizionamento della vite di S1 che, anzichè essere rigorosamente interpeduncolare, presentava un decorso endocanalare.

Secondo il Tribunale, quindi, sono questi i rilievi che acquistano connotazione centrale ai fini del giudizio di responsabilità.

Il peggioramento delle condizioni del paziente già in paraparesi è imputabile alla Struttura che ha omesso anche il necessario quadro neurologico pre-operatorio.

Il mal posizionamento di una vite interpeduncolare, rientra nelle normali complicanze operatorie per il tipo di intervento cui il paziente è stato sottoposto. Gli elementi di censura sono rappresentati dalla cattiva gestione dei sistemi di drenaggio per evitare l’infezione ed il progredire della fistola liquorale nonchè dal mancato giusto riposizionamento della vite interpeduncolare, nonostante l’evidenza TC, nel corso del nuovo intervento chirurgico del 4.12.2014.

La valutazione medico-legale conclusiva esposta dai CTU, viene integralmente condivisa dal Giudice, laddove: “Risulta non comprensibile e non giustificabile il fatto per cui, nonostante il duplice reperto TC che nel contempo aveva evidenziato un mal posizionamento della vite di S1 (che anziche’ essere rigorosamente interpeduncolare presentava un decorso endocanalare), nel corso del successivo intervento del 4.12.2014 gli operatori della struttura sanitaria odierna convenuta non abbiano tentato di riparare il danno provocato il 29 ottobre e provvedere, in tal modo, a riposizionare correttamente la vite di S1 nonche’ a alla contestuale riparazione durale. Da stigmatizzare, pertanto, la mancata effettuazione di tale riparazione nonostante il nuovo accesso chirurgico a distanza di soli sei giorni dal primo”.

Ne deriva completamente ricostruita la sequenza condotta – nesso causale – evento, sia sotto il profilo materiale che della colpa professionale.

Sulla quantificazione del relativo danno i CCTTUU ritengono che il quadro antecedente di paraparesi possa essere quantificato nella misura del 60% e quello attuale di paraplegia nel 90%.

La liquidazione, pertanto, segue l’esatta individuazione della modifica peggiorativa del grado di invalidità biologica già sussistente, cioè del “differenziale negativo” del grado percentuale di invalidità.

Il differenziale negativo è dato dal mero confronto tra lo stato di capacità biologica del soggetto “ante ac post eventum damni”, pertanto viene affermato che il danno biologico differenziale, addebitabile alla responsabilità professionale della Struttura sia valutabile nella misura del 30%, determinando in tal modo il passaggio da un presumibile grado di invalidità pregresso pari al 60% ad un grado di invalidità attuale pari al 90%.

In altri termini il dato differenziale con la situazione attuale è riconducibile, al passaggio del paziente dalla condizione di paraparesi alla condizione di paraplegia, con impossibilità assoluta nell’uso degli arti inferiori e necessità della carrozzina per gli spostamenti, anche di entità minima quali quelli che avvengono in ambiente domestico.

Cio’ posto, in applicazione delle Tabelle approvate per l’anno 2019 dal Tribunale di Roma ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, viene riconosciuto all’attore l’importo di euro 392.134,55.

Sul ristoro del danno morale soggettivo il Tribunale ritiene di prendere in considerazione il sommarsi delle sofferenze e dei gravi disagi personali, l’aggravamento delle abitudini, la nuova più grave incapacità motoria, la frustrazione e la perdita di stima, riconoscendo un aumento del 45% dell’importo di euro 392.134,55 con una cifra finale pari a euro 568.596,00 (392.134,55 + 176.460,5475), oltre spese mediche documentate per euro 3.247,91.

Avv. Emanuela Foligno

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