Il ricorso all’ATP in materia di invalidità civile o indennità di accompagnamento può riguardare solo l’elemento del requisito sanitario per beneficiare della prestazione previdenziale o assistenziale

Con ricorso depositato il 12/04/19, il ricorrente invalido civile si rivolge al Giudice del Lavoro lamentando di non avere ricevuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

Avverso tale giudizio l’uomo proponeva istanza per ATP ai fini dell’accertamento del requisito sanitario previsto per la corresponsione dell’indennità di accompagnamento. All’esito, il CTU depositava l’elaborato peritale in data 7/01/19 che l’uomo contestava parzialmente.

Conveniva, pertanto, in giudizio l’INPS per sentirla condannare, previo accertamento della sussistenza dei relativi requisiti medico – legali e del relativo diritto, alla corresponsione in suo favore della prestazione a decorrere dalla domanda amministrativa, nonché degli arretrati con gli accessori di legge.

La vertenza viene trattata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma (sez. lav., sentenza n. 5874 del 2 ottobre 2020).

All’esito vengono considerate infondate le doglianze dell’uomo.

Il CTU ha concluso riconoscendo che il richiedente non è invalido al 100% ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, e incapace di deambulare senza l’aiuto permanente d’un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita, sì da abbisognare di assistenza continuativa.

Recentemente la giurisprudenza della Cassazione (n. 9876/19) ha affermato: “la novella al codice di rito, con l’introduzione dell’art. 445- bis, ha avuto il fine di realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata delle controversie previdenziali e assistenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.

La novella ha accentrato nell’Inps la titolarità dell’accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.

Il rito sommario introdotto con la novella, concentra nel preventivo accertamento giudiziale, e nell’eventuale successivo giudizio di cognizione che ad esso fa seguito, il contraddittorio sulla condizione sanitaria di un beneficio negato dall’ente previdenziale.

Ne deriva che sono improponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza.

Ciò in quanto la tutela giurisdizionale è tutela di diritti e i fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri; solo in casi eccezionali, predeterminati per legge, possono essere accertati i fatti separatamente dal diritto che l’interessato pretende di fondare su di essi.

Non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza.

Viene dunque riaffermato, in continuità con la giurisprudenza, che con la novella del 2011 il legislatore ha introdotto limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all’adozione del provvedimento amministrativo dell’ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev’essere indicata nel ricorso.

Proprio per tale ragione, agli effetti dell’ammissibilità dell’a.t.p.o., il Giudice deve accertare sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali,  anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario e l’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale.

Quindi, la pronuncia di cui all’art. 445-bis c.p.c. è destinata a riguardare solo l’elemento del requisito sanitario per beneficiare della prestazione previdenziale o assistenziale.

Il ricorso per ATP viene rigettato limitatamente all’accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini dell’indennità di accompagnamento, poiché l’uomo non è invalido al 100%, mentre la domanda di declaratoria del diritto a tale prestazione e di condanna al pagamento dei ratei maturati svolti dall’uomo viene ritenuta inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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