La rendita INAIL per inabilità permanente, anche nel caso di infortunio in itinere e non sul luogo di lavoro, va detratta dall’ammontare dovuto dal responsabile del sinistro.
La controversia viene decisa dal Tribunale di Pisa (sentenza n. 876 del 7 ottobre 2020). L’importo della rendita per inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratta dall’ammontare dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del sinistro stradale.
La rendita INAIL soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo cui sia addebitabile l’infortunio derivante da sinistro stradale, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.
Quando l’INAIL riconosce al danneggiato un assegno di invalidità in conseguenza del fatto dannoso, acquisisce il diritto di agire in surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore.
L’infortunio in itinere dell’uomo viene causato da un sinistro stradale tra un veicolo e un motociclo per violazione del diritto di precedenza in danno di quest’ultimo.
Agli atti emerge che il conducente dell’automobile percorreva la strada comunale e in corrispondenza di un incrocio si arrestava alla linea dello Stop per poi ripartire senza concedere la dovuta precedenza al motoveicolo condotto dal lavoratore.
La causazione del sinistro viene pertanto interamente addebitata al conducente dell’automobile.
Ciò accertato, viene disposta CTU Medico-legale sul lavoratore conducente del motoveicolo.
Il Consulente accerta “trauma cranio facciale con frattura pluriframmentaria della mandibola (sia della branca orizzontale sinistra che di quella verticale destra con interessamento di entrambi i condili) con lesione di alcuni denti, frattura bilaterale del condotto uditivo esterno per sfondamento dal basso da parte dei condili mandibolari e multiple emorragie puntiformi intracraniche sub-piali. Trauma al distretto polso-mano di destra con interessamento dello scafoide, trauma contusivo a carico dell’occhio sinistro e ferite lacero contuse del mento e del condotto uditivo esterno di sinistra, con postumi permanenti nella misura del 18%”.
Applicando le tabelle milanesi viene riconosciuto, a titolo di danno biologico permanente (18%) la somma di euro 58.831,00, oltre alla personalizzazione nella misura del 20% in aumento per un totale complessivo di euro 70.597,20, tenuto conto dell’incidenza del danno biologico sulla qualità della vita dell’attore, evincibile dalla descrizione fornita dalla perizia “difficoltà nei rapporti interpersonali legati alla scialorrea… deficit di forza al distretto polso mano destra con plausibile difficoltà nell’utilizzo di alcuni strumenti come ad esempio il cacciavite… maggior fatica nello svolgere determinate mansionilavorative”, e in difetto di ulteriori elementi suscettibili di incidere sulla predetta personalizzazione.
Tale importo risulta, tuttavia, più che compensato dalla somma complessivamente liquidata dall’INAIL al lavoratore infortunato pari ad euro 97.978,52.
L’importo della rendita per inabilità permanente corrisposta dall’INAIL va detratto dall’ammontare dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto soddisfa il medesimo danno.
Conseguentemente, allorquando l’ente previdenziale riconosce al danneggiato un assegno di invalidità in conseguenza del fatto dannoso, acquisisce il diritto di agire in surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore. Tale situazione di fatto è sufficiente a riconoscere all’assicurazione del danneggiante il diritto di detrarre, dal totale del danno da liquidare, la somma capitalizzata erogata dall’INPS, il che conduce, nel caso in esame, alla totale elisione del credito risarcitorio per danno biologico permanente.
Residuano, invece, le voci di danno non coperte dalla rendita Inail a titolo di invalidità temporanea e danno patrimoniale.
Nulla viene, invece, riconosciuto al danneggiato a titolo di ristoro per la chiusura dell’attività per 4 mesi poiché sfornito di prova.
Pertanto, la somma complessivamente dovuta dall’Assicurazione sarebbe pari ad euro 13.274,00.
Tenuto conto, però, dell’avvenuto versamento di euro 70.000,00 già corrisposto dall’Assicurazione, è quest’ultima ad aver diritto alla restituzione della differenza tra quanto versato e il danno differenziale riconosciuto.
Ne consegue, che l’attore viene condannato alla restituzione in favore dell’Assicurazione di euro 61.818,00, pari alla somma ricevuta in acconto, oltre interessi, ossia 75.093,51, detratti euro 13.274,00.
Avv. Emanuela Foligno
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