È ammessa la restituzione delle somme versate in eccesso (a titolo di indebito oggettivo) anche se tra le parti sia intervenuta una transazione

La vicenda

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila che, in accoglimento del gravame, aveva escluso la configurabilità dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. in relazione alle somme versate alla controparte a titolo di oneri concessori relativi all’acquisto di un immobile.

Il giudice di merito aveva accertato che tra le parti fosse intervenuta una transazione con la quale, a definizione di un giudizio civile tra loro pendente avente ad oggetto la proprietà di un terreno, si erano accordate nel senso che alla ricorrente fosse trasferita la metà della proprietà del fondo in cambio del rimborso da parte del resistente del 50% delle spese da lui anticipate a vario titolo in relazione allo stesso immobile per un importo di 4.648,11 euro.

In esecuzione della transazione la ricorrente versò la somma pattuita, mentre successivamente il Comune comunicò ai proprietari l’impossibilità di rinnovare la concessione edilizia a causa della rinuncia ad essa da parte del convenuto comunicata unitamente alla richiesta di rimborso degli oneri concessori già versati, ottenuto il mese successivo.

La domanda per la restituzione delle somme versate

La ricorrente allora agì per sentire accertare il proprio diritto al rimborso delle somme indebitamente versate e mentre il giudice di primo grado accolse la domanda di ripetizione per l’importo di 2.690,40 euro, il Giudice dell’Appello ritenne che, in assenza di domanda di risoluzione, nullità o annullamento della transazione, i rapporti tra le parti dovessero rimanere disciplinati dal contratto, con la conseguente impossibilità di azionare i rimedi subordinati quali la ripetizione dell’indebito oggettivo.

La tesi sostenuta dalla corte di merito secondo cui l’istituto della ripetizione dell’indebito non può applicarsi se il solvens e l’accipiens sono stati in qualche modo legati da un rapporto contrattuale, non è stato condiviso dai giudici della Suprema Corte perché ritenuto in contrasto con il consolidato e contrario orientamento della dottrina e della giurisprudenza cui la Corte ha inteso dare continuità.

La fattispecie in esame rientrava pienamente nel caso dell’ indebito oggettivo, cioè di pagamento “oltre il titolo” per avere la ricorrente pagato alla parte avversaria una parte degli oneri concessori che il medesimo aveva già avuti rimborsati dal Comune.

In definitiva il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 34151/2019).

La redazione giuridica

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