I disturbi specifici dell’apprendimento, in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, non danno luogo a invalidità civile (Tribunale di Roma, IV Sez. Lavoro, Sentenza n. 3762/2021 del 20/04/2021 RG n. 15613/2020)

I genitori del minore invalido civile si oppongono agli esiti dell’Accertamento Tecnico Preventivo che non accertava il requisito sanitario necessario al riconoscimento dell’indennità mensile di frequenza di cui all’art. 1 L. 289/1990.

Si costituisce in giudizio l’Inps contestando nel merito la fondatezza della domanda.

Preliminarmente, il Tribunale dà atto che il giudizio previsto ai sensi dell’art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell’atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del CTU”, con la conseguenza che l’oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nell’ATP.

Come noto, l’omessa specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.

Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, postula, in ogni caso, che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall’opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l’indicazione, ancorché in forma succinta, degli errori o dei vizi attribuiti alla CTU censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.

Ebbene, la parte ricorrente ha comunque indicato, ancorché succintamente, i motivi del dissenso, tuttavia il Tribunale rileva che si sia limitata a riportarsi alle certificazioni presenti nel fascicolo di ATP, già oggetto di analisi da parte del CTU e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in sintesi, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato alla bambina.

Il CTU, accertata e confermata la diagnosi di “disturbo misto degli apprendimenti di grado lieve”, coerente con la documentazione prodotta, ha ritenuto la minore “non invalida, non presentando difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni tipiche della sua età”.

Le conclusioni del CTU risultano coerenti con gli accertamenti specialistici cui la minore è stata sottoposta, dai quali non è emerso il deficit cognitivo dedotto in ricorso, ma soltanto la necessità di ricorso agli strumenti compensativi di cui all’art. 1 L. n. 170/2010 (ovverosia, misure didattiche di supporto), condizione che non coincide con lo stato di invalidità civile richiesto ai fini della concessione del beneficio invocato.

I disturbi specifici dell’apprendimento, quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, di cui all’art. 1 L n. 170/2010 – che, pure “possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”, non danno automaticamente diritto alla concessione dell’indennità mensile di frequenza essendo comunque necessario verificare lo stato di invalido civile del minore richiesto dalla disciplina di cui alla L n. 289/1999.

Difatti, i disturbi specifici dell’apprendimento, per espressa previsione di legge, “si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali”, laddove invece il beneficio dell’indennità di frequenza è riconosciuto dalla L n. 289 del 1990 in favore degli invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

Dalla giurisprudenza prevalente risulta:

“-che in primo luogo la legge n. 170/2010 è chiaramente finalizzata a sostenere gli studenti con DSA nello studio, prevedendo strumenti specifici per affrontare e, ove possibile, superare i limiti derivanti da detti disturbi;

-che detta legge non disciplina, invece, in alcun modo la diversa materia delle prestazioni assistenziali eventualmente spettanti a tali minori, non contiene alcun riconoscimento di provvidenze economiche in favore dei minori con DSA, non prevede alcun automatismo (che ben avrebbe potuto essere stabilito) tra la diagnosi di DSA e il riconoscimento dell’indennità di frequenza;

-che al contrario l’art. 1 della legge n. 170/2010 precisa che i DSA “possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”, il che consente di affermare, con interpretazione a contrario, che – ai sensi della stessa legge n. 170/2010 – non sempre i DSA comportano limitazioni importanti alla attività della vita quotidiana dei minori”.

Ebbene, dalla documentazione prodotta risulta che la minore, affetta da “lieve limitazione nelle competenze strumentali agli apprendimenti”, presenta un quoziente intellettivo che rientra nella media rispetto ai coetanei, pur collocandosi verso la fascia bassa della media (QI totale pari a 83), risultato peraltro negativamente influenzato dalla valutazione sulla memoria di lavoro e la velocità di elaborazione, al netto delle quali il QI sarebbe anche più elevato.

All’esame obiettivo del CTU la minore ha manifestato, poi, un linguaggio fluente, una lettura corretta e veloce ed una sufficiente elaborazione del testo.

L’incertezza riscontrata nel calcolo matematico, seppur conferma la diagnosi di disturbo di apprendimento di grado lieve, non integra una apprezzabile condizione di difficoltà integrante la condizione sanitaria richiesta dalla legge.

Peraltro, i ricorrenti non hanno fornito alcun ulteriore elemento che consenta di discostarsi da tale quadro probatorio, con riferimento, ad esempio, ad ulteriori approfondimenti specialistici, idonei ad evidenziare l’incidenza del disturbo dal quale è affetta la minore sulle capacità di inserimento scolastico e/o di interazione con i coetanei o di inserimento sociale.

Oltretutto, dalla documentazione sanitaria non è emersa compromissione della sfera psicologica.

Pertanto, viene condivisa la valutazione del CTU che ha ritenuto l’insussistenza di una invalidità civile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 L n. 289/1990 essendo tale conclusione basata su precisi e concreti dati obiettivi, riferibili alla specificità del caso, e sorretta da esauriente motivazione logica e tecnica.

Non emerge dalle motivazioni dell’opposizione, nessuna indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di ATP, pertanto le risultanze ivi raggiunte debbono essere confermate.

L’opposizione viene dunque rigettata a spese di lite compensate.

Avv. Emanuela Foligno

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