Indennizzo assicurativo per il furto di una Ferrari in leasing

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La vicenda tratta di un indennizzo assicurativo inerente il furto di una Ferrari in locazione finanziaria.

L’utilizzatore del veicolo cita in giudizio FCA Bank (erogatrice del leasing) e la compagnia Unipol Assicurazioni per chiedere la condanna di un duplice risarcimento.

Nello specifico, a versare, a FCA Bank, la somma di 82.410,65 euro, a titolo di sorte, quale importo residuo del prezzo di acquisto – pari alle ultime tre rate del contratto di leasing – di un’autovettura “Ferrari”, della quale l’attore lamentava l’avvenuto furto in data 23 novembre 2017, nonché, all’utilizzatore la residua somma di 164.549,35 euro; importi ambedue maggiorati di interessi legali e di rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Il Tribunale rigetta la domanda di indennizzo assicurativo per l’assenza di prova dell’avvenuto furto. Successivamente, la Corte di appello riforma la decisione.

Giudizio della Corte di Cassazione sulla denuncia di furto

L’Assicurazione lamenta che la denuncia di furto della Ferrari non è stata presentata dall’utilizzatore, ma da un terzo estraneo al giudizio.

Evidenzia, infatti, la ricorrente che, qualora una compagnia assicurativa, convenuta in giudizio dall’assicurato, alleghi – come nel caso di specie – l’esclusione dell’operatività della garanzia, non propone un’eccezione in senso tecnico, bensì una mera difesa. Di conseguenza, anche in questo caso, resta immutato, a carico dell’attore, l’onere di “dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione”, ovvero “l’effettivo verificarsi dell’evento dedotto a rischio”.

La denuncia di furto, sebbene sia un atto pubblico, “non è prova della veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti”, e che la denuncia di furto non esime l’assicurato dalla prova rigorosa in primis della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo dallo stesso indicati, nonché della verificazione dell’evento furto.

Prove contestate e querela di falso

La ricorrente segnala, poi, di essere venuta a conoscenza del fatto che tre delle cinque autovetture rubate nel garage dell’attore non si trovassero in tale luogo la notte del preteso furto, avendo, pertanto, proposto querela di falso avverso la denuncia di furto, “anche e soprattutto ai fini dell’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 2), già notificata in data 18 dicembre 2023″.

Tutte le domande del ricorso principale di Unipol vengono rigettate.

Riguardo alla circostanza di avere ritenuto assolto l’onus probandi incombente su parte attrice perché la stessa ha depositato in giudizio la denuncia di furto sporta da un terzo soggetto, tale doglianza non contesta la decisione della Corte di appello di Palermo di dare rilievo alla denuncia di furto (profilo che, viceversa, forma oggetto del secondo motivo di ricorso), bensì in ragione della provenienza di tale atto da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa, negandosi, poi che il soggetto che ha presentato la denuncia, in realtà, doveva considerarsi effettivamente tale, e cioè estraneo al giudizio.

Principio dell’acquisizione probatoria e onere della prova

Così formulata, però, la censura collide contro la constatazione che spetta al Giudice di merito “in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge”.

Il Giudice d’appello, infatti, una volta che quella prova documentale era stata acquisita al giudizio, si è limitato ad apprezzarne la rilevanza. Sotto questo profilo, pertanto, viene richiamato il principio secondo cui le “regole sull’onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria – secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) – e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie”.

Rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale

Nell’assicurazione contro i danni, “poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell’art. 2697 cc, l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro”.

Ed ancora, “la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l’effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati”

Ergo, la sentenza impugnata che non ha ritenuto assolto l’onere di provare il furto per la presentazione della denuncia, ma sulla base di una complessiva valutazione di tutte le risultanze probatorie acquisite, è conclusione da disattendere alla luce del già richiamato principio dell’acquisizione probatoria.

Per tali ragioni il ricorso di Unipol Assicurazioni viene integralmente rigettato (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 18 marzo 2025, n. 7216).

Il ricorso incidentale, invece, viene accolto.

Il pagamento dell’indennizzo assicurativo e la rivalutazione finanziaria

La Cassazione dà seguito al principio secondo cui, in tema di assicurazione contro i danni, “il pagamento dell’indennizzo assicurativo costituisce debito di valore” – o almeno, “si comporta” come tale “poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell’assicurato, sicché è soggetto all’automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l’inadempimento o il ritardo colpevole dell’assicuratore”, con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta”.

Non rileva che l’auto oggetto di furto sia stata rubata tre mesi dopo la conclusione del contratto di assicurazione, sicché il valore indicato nella polizza non poteva aver subito alcun deprezzamento. E ciò perché la rivalutazione si fonda sul presupposto secondo cui, mentre l’interesse del creditore al bene perduto rimane inalterato nel tempo, ciò non può dirsi per la somma che ne costituisce la “misura” in termini monetari, la quale dovrà, appunto, essere “rivalutata” tra il momento in cui insorga il presupposto per la percezione del credito pecuniario e quello del suo effettivo soddisfo.

In conclusione, il solo ricorso incidentale viene accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo.

Avv. Emanuela Foligno

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