Non rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, le tute, di stoffa o monouso, fornite dal datore di lavoro, quando esse svolgono esclusivamente la funzione di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’espletamento dell’attività lavorativa
La vicenda
La Corte d’Appello di Venezia aveva rigettato le domande degli attori, volte ad ottenere il risarcimento dei danni commisurati al costo del lavaggio degli indumenti da lavoro, forniti dall’azienda, con asserite funzioni di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
A fondamento della propria decisione la corte d’appello aveva posto le conclusioni del c.t.u., cui aveva dato incarico al fine di stabilire le mansioni dei singoli appellanti e di accertare il concreto rischio di contaminazione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 40.
Ebbene dalla consulenza era emerso che “in generale le tute in dotazione non erano destinate specificamente a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, avendo soltanto lo scopo di tutelarli da un rischio generico di imbrattamento, con l’eccezione tuttavia, per l’abbigliamento fornito agli operatori addetti ad interventi sulle tubazioni in cemento-amianto e a quelli adibiti dal 1997 alla rete con indumenti ad alta visibilità”. Soltanto per questi ultimi, era dunque, ipotizzabile la rilevanza di pertinenti DPI, con conseguente fondatezza della pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale del datore di lavoro, per il mancato lavaggio nei limiti temporali considerati. Per gli altri lavoratori, invece, le domande erano state rigettate.
Il giudizio di legittimità
Sulla vicenda si sono, da ultimo, pronunciati i giudici della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n . 21662/2019) che hanno confermato la decisione impugnata e respinto definitivamente il ricorso degli originari attori.
Correttamente e senza errori di diritto la corte di merito aveva preso le mosse dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 40, che al comma 2 esclude esplicitamente dai dispositivi di protezione individuale “gli indumenti… non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori” con la conseguente necessità di accertare se l’abbigliamento da lavoro in dotazione sia destinato a proteggere i lavoratori da un rischio specifico di compromissione della salute…avendo riguardo alle mansioni lavorative svolte.
Ciò in quanto, solo gli indumenti con tale finalità comportano l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla manutenzione e all’igiene, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 626 del 1994.
Perciò, una volta stabilito che per il tipo di mansione svolta, il lavoratore è esposto ad un rischio di contaminazione, la conseguenza naturale non può che essere che l’indumento utilizzato nell’esecuzione della predetta mansione sia considerato alla stregua di un dispositivo di protezione individuale.
Sulla base di tali premesse la Corte d’Appello aveva disposto una c. t. u. volta ad accertare se le mansioni svolte dai singoli lavoratori appellanti fossero tali da esporli ad un rischio specifico per la loro salute.
La decisione
Ebbene, secondo i giudici della Sezione Lavoro della Cassazione, il ragionamento seguito dai giudici di merito era logico, coerente, e la sentenza impugnata immune da errori di diritto, pertanto non vi erano spazi d’intervento per sindacare quanto accertato e valutato in punto di fatto.
A ogni modo, hanno inteso ribadire quanto già affermato in una recente pronuncia (Cass. lav. n. 2625 del 5/2/2014), secondo cui “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, non rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, previsti dalla L. 19 settembre 1994, n. 626, art. 40, le tute, di stoffa o monouso, fornite dal datore di lavoro, quando esse, per la loro consistenza, svolgono esclusivamente la funzione di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’espletamento dell’attività lavorativa, e non anche quella – pur astrattamente configurabile- di proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, sicché rispetto ad esse non è configurabile, in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di sistematico lavaggio”.
Il ricorso, è stato perciò, rigettato con conseguente condanna dei soccombenti al rimborso delle relative spese di giudizio.
La redazione giuridica
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