In caso di rapina sui luoghi di lavoro, dei danni occorsi al lavoratore risponde il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2087 c.c. e ss., ove le misure di prevenzione e di sicurezza risultino carenti e/o non adeguate ai rischi concreti per la salute e l’incolumità psicofisica dei lavoratori
La norma da cui discende tale responsabilità datoriale è giust’appunto l’art. 2087 c.c., che recita testualmente: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Alla luce di tale normativa, sussiste dunque un vero e proprio obbligo di natura contrattuale in capo al datore di lavoro, che ha quindi il dovere di salvaguardare l’integrità psicofisica dei propri dipendenti sui suoi luoghi di lavoro, pertanto, ne deriva, giocoforza, che qualora egli ometta di adottare tutti i dispositivi di sicurezza e le misure di cautela necessarie a preservare l’incolumità fisiopsichica del lavoratore, risponde dei danni da questi eventualmente subiti.
In tale contesto si colloca la sentenza in commento, in forza della quale il datore di lavoro viene condannato a risarcire il danno subito dal proprio dipendente, a seguito della “prolungata soggezione a minaccia a mano armata”, in considerazione dell’accertata violazione degli obblighi datoriali di cui all’art. 2087 c.c., ovvero a causa della mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure necessarie per tutelare in concreto l’incolumità psicofisica dei lavoratori sul posto di lavoro.
Il Caso
Un dipendente delle Poste citava in giudizio il proprio datore di lavoro, onde ottenere il risarcimento del danno biologico, per aver nella fattispecie il lavoratore avuto un infarto acuto del miocardio, dallo stesso addebitato ai ponderosi carichi di lavoro e alle numerose rapine subite (quattro in circa un anno), nonché del danno morale subito nel corso delle suddette rapine, durante le quali il lavoratore veniva ripetutamente minacciato da rapinatori armati.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda attorea di primo grado.
Successivamente, a seguito di gravame da parte del lavoratore, la Corte d’Appello di Firenze, condannava il datore di lavoro al risarcimento del danno morale, occorso al lavoratore a causa della “prolungata soggezione a minaccia a mano armata”, in assenza delle misure protettive a carico del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c.”.
Al contempo, però, il Giudice territoriale respingeva la domanda relativa al risarcimento del danno biologico, poiché la Consulenza tecnica d’ufficio aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra le rapine subite e l’infarto del miocardico occorso lavoratore.
Con la sentenza n. 3306 del 19 febbraio 2016, la Corte di Cassazione – Sez. Lav. – respingeva il ricorso del datore di lavoro, confermando integralmente la decisione della Corte di Appello di Firenze.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 3306 del 19 febbraio 2016
Il datore di lavoro con ricorso per Cassazione impugnava la sentenza del Giudice territoriale, contestando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2059 c.c., nonché il difetto di motivazione, deducendo che le misure di sicurezza concretamente predisposte a presidio della sicurezza fisiopsichica dei lavoratori, erano conformi agli standard di sicurezza ed adeguati alla tipologia di ufficio di periferia di piccole dimensioni.
La Suprema Corte, ribadendo1717te misure di sicurezza e i danni predetti, fatta esclusione dell’eventuale colpa datoriale.
La colpa del datore di lavoro in questi casi si presume, in forza dell’art. 1218 c.c., secondo cui: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“.
La Corte di Cassazione, in linea con un’interpretazione estensiva dell’art. 2087 c.c., conferma dunque che il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare il lavoratore non solo dai fattori di rischi insiti nello svolgimento dell’attività lavorativa, ma è tenuto altresì a salvaguardare il lavoratore anche da eventuali aggressioni e rischi strettamente connessa alla tipologia della prestazione lavorativa espletata.
Ne discende che il datore di lavoro, per non incorrere in ipotesi di responsabilità, deve dimostrare di aver adottato tutti i necessari mezzi idonei, a salvaguardare in concreto l’incolumità dei suoi dipendenti.
In particolar modo, nelle attività strettamente connesse al maneggio di denaro, soprattutto in zone con frequenti fenomeni criminali, non viene considerato sufficiente la mera adozione di sistemi di sicurezza generici, seppur conformi al dettato normativo.
Avv. Lucrezia Longobardi
(Foro di Bologna)
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