In materia di responsabilità sanitaria il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra l’insorgenza dell’aggravamento di situazioni patologiche e la condotta del sanitario
In tal senso la Suprema Corte di Cassazione, (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 11599 del 15 giugno 2020), che ha precisato come nelle ipotesi di negligenza professionale sanitaria, il danno-evento è rappresentato dalla lesione del diritto fondamentale alla salute del creditore e non dal perseguimento delle regole dell’arte al cui soddisfacimento è preordinata l’obbligazione stessa. La paziente conveniva in giudizio l’Azienda Sanitaria di Monza ove veniva sottoposta a vitrectomia in sindrome da interfacie vitro-retina occhio sx, per vederla condannare al risarcimento dei danni causati da un’infezione ospedaliera sorta a seguito dell’intervento.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda.
La Corte d’Appello, in riforma, condannava l’Azienda Sanitaria al risarcimento dei danni, assumendo che, mentre è onere del paziente allegare almeno un inadempimento qualificato – da non valutarsi meramente in maniera formalistica-, la Struttura, ai fini della prova liberatoria, deve dar prova dell’effettiva attuazione dei protocolli antisepsi e non limitarsi a depositarli.
La vicenda approda in Cassazione.
Gli Ermellini, confermando la decisione di secondo grado, ribadiscono che la semplice produzione dei protocolli previsti per le medicazioni in fase post-operatoria è insufficiente e non costituisce prova liberatoria per la Struttura che il danno subito dal paziente si sia verificato per causa a sé non imputabile.
Difatti la Struttura ha il preciso onere di provare la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione.
Nello specifico, in caso di infezione ospedaliera, il paziente deve provare, avvalendosi anche di presunzioni, di aver subito l’aggravamento o l’insorgenza della situazione patologica in conseguenza dell’inadempimento di un atto dovuto alla Struttura sanitaria.
La Struttura convenuta non si è neppure attenuta alle misure indicate nei suoi stessi Protocolli post-operatori, che ad ogni modo, non sono sufficienti per dimostrare l’assenza di responsabilità.
Sulla scorta della regola della preponderanza dell’evidenza, l’infezione sofferta dal paziente immediatamente dopo l’intervento chirurgico deve ragionevolmente ritenersi più probabile che non conseguenza di un’omissione nell’attuazione di protocolli antisepsi.
Oltretutto, dopo l’intervento l’occhio interessato veniva sottoposto a bendaggio che veniva esclusivamente rimosso per le medicazioni solo dal personale sanitario e dai Medici della Struttura.
Il danno-evento non consta nella violazione in sé delle leges artis, ma nella violazione del diritto alla salute del paziente.
Conseguentemente, il paziente danneggiato è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta, attiva o omissiva, del sanitario e l’insorgenza della nuova malattia o l’aggravamento di quella preesistente.
Ciò assolto, la Struttura sanitaria è tenuta a provare che l’inadempimento è dovuto ad una causa imprevedibile ed inevitabile tale da rendere impossibile il corretto adempimento della prestazione.
Tale onere non è stato fornito.
In conclusione la Suprema Corte rigetta il ricorso e conferma la decisione d’Appello condannando la Struttura Sanitaria al pagamento delle spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
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