Accolto il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza in quanto l’accertamento del tasso alcolemico era stato eseguito in ospedale senza il previo avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia

Con la sentenza n. 35425/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 del codice della strada. L’uomo, in particolare, deduceva violazione di norme processuali con riferimento agli artt.356 cod.proc.pen. e 114 disp.att.cod.proc.pen. osservando di essere stato certamente sottoposto al prelievo ematico dai medici che lo ebbero in cura, in quanto soccorso e trasportato in ospedale, ma che l’accertamento del tasso alcolemico era stato richiesto dalla polizia giudiziaria a fini investigativi.

Dunque non trovava applicazione nel suo caso la giurisprudenza di legittimità in base alla quale il previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, sussiste soltanto qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari ai fini di cura della persona, ma su richiesta della polizia giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato.

La Suprema Corte ha effettivamente ritenuto fondato il motivo del ricorso.

Nel corpo della sentenza impugnata, infatti,  si leggeva che era stata la polizia intervenuta sul luogo del sinistro a richiedere ai sanitari gli accertamenti ai sensi del comma 5 dell’art.186 e dei commi 3 e 4 dell’art.187 (essendo stato ipotizzato anche il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, poi escluso dal Tribunale) presso l’unità di pronto soccorso dove il ferito era stato portato, e ciò aveva consentito di appurare la presenza di alcol nel sangue con la concentrazione pari a 0,97 g/I.

Dunque – hanno concluso dal Palazzaccio – anche se le analisi di laboratorio non si erano limitate a quello specifico esame, tuttavia lo stesso era stato richiesto proprio dalla polizia giudiziaria a fini investigativi e non poteva essere utilizzato, in mancanza del previo avviso ex art.114 disp.att.cod.proc.pen.

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