Infortuni sul lavoro, no al caso fortuito se l’incidente è prevedibile

0

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione si è espressa – con la sentenza n.34695 lo scorso 10 agosto – sul caso di un lavoratore morto per lo scoppio di uno pneumatico mentre guidava un veicolo. La sentenza ha chiarito la differenza tra infortunio prevedibile e imprevedibile ed ha chiarito le responsabilità del datore di lavoro. Abbiamo chiesto al nostro esperto in risarcimenti un commento sulla sentenza.

Ecco cosa ci ha detto il dott. Umberto Coccia

[quote_box_center]

Trattasi di una sentenza che non inciderà notevolmente in ambito di infortuni sul lavoro ma che trae spunto, dall’evento a quo, per ribadire in tema di responsabilità, la necessità di quell’elemento oggettivo essenziale, del reato, che è la condotta umana.

Nel caso di specie, il datore di lavoro, imputato e condannato per il reato di omicidio colposo (un dipendente moriva durante il lavoro a seguito dello scoppio di un pneumatico del mezzo su cui viaggiava) invocava l’esimente del caso fortuito. Il caso fortuito consiste in un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce nell’azione del soggetto e che non può farsi risalire allo stesso nemmeno a titolo di colpa. L’art 45 del codice penale stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito.

Come pure in ambito civile il caso fortuito è causa di esclusione della colpevolezza, con conseguente esonero da responsabilità, sia in relazione alla cosiddetta responsabilità contrattuale che extra contrattuale.

Gli ermellini di Piazza Cavour concludono invece che, lo scoppio di un pneumatico, soprattutto di un veicolo in quello stato di usura e con quel carico (al momento dello scoppio) non può ritenersi imprevisto e imprevedibile. Anzi ritengono che il datore di lavoro non abbia rispettato tutte le regole cautelari che si imponevano nella manutenzione di un veicolo da lavoro.

L’evento imprevedibile, invece, è quell’evento che non è superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura del cosa. Va da sé che un datore di lavoro che affida un veicolo a motore ad un proprio dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni, ha l’obbligo di provvedere alla regolare manutenzione del veicolo stesso, con particolare riguardo allo stato di usura degli pneumatici, che possono compromettere in maniera seria la sicurezza della circolazione.

[/quote_box_center]

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui