Infortunio a bordo della motonave (Corte Appello Salerno, sez. I, 06/09/2022, n.1131).

Infortunio a bordo della motonave per caduta sulla scala imbrattata.  

Il lavoratore conveniva a giudizio la Società di navigazione al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni fisiche patite a seguito di un infortunio verificatosi nella notte tra il 30.03.2011 e il 31.03.2011 a bordo della motonave ove prestava servizio.

Assumeva di trovarsi a bordo della motonave, in qualità di addetto alle operazioni sbarco e imbarco di autovetture, e di essere rovinato al suolo mentre era intento a salire i gradini di una delle scale interne della nave a causa della presenza di un liquido scivoloso; in conseguenza del sinistro, riportava “frattura emipiatto tibiale mediale dx, con prognosi di 15 giorni.”

Il Tribunale rigettava la domanda Espletata per mancanza di prova in ordine alla verificazione del sinistro secondo le modalità dedotte dall’infortunato.

La decisione viene appellata.

Con il primo motivo di gravame, l’appellante censura la contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, che, riportando una mera esposizione delle risultanze probatorie, sarebbe scevra della indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della reiezione della domanda attorea. Con ulteriore motivo, censura la violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata indicazione delle ragioni inerenti la credibilità delle prove testimoniali.

Il gravame viene ritenuto infondato.

In sintesi, il lavoratore si duole della insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza gravata che non darebbe conto delle ragioni per le quali sono state valorizzate le dichiarazioni testimoniali di parte convenuta a discapito di quelle di parte attorea, dalle quali sarebbe, a suo contrario avviso, emersa l’effettiva dimostrazione del nesso di causalità tra l’evento dannoso rispetto al bene in custodia, ovverosia la scala interna della motonave.

L’appellante, sostiene che l’infortunio avvenuto a bordo della motonave veniva causato da una sostanza oleosa presente sul gradino delle scale interne percorse durante lo svolgimento delle operazioni a bordo.

Tuttavia, dall’esito della fase istruttoria non può ritenersi raggiunta la prova circa l’effettiva dinamica dell’incidente e, di conseguenza, circa la verificazione della caduta a causa della scala.

La ricostruzione della dinamica dell’infortunio emerge dalle dichiarazioni dei due testi che avrebbero prestato soccorso all’infortunato, dichiarazioni che, tuttavia, appaiono generiche e lacunose.

Anzitutto, nessuno dei due testi è stato in grado di riferire il luogo preciso in cui ebbe a verificarsi il sinistro in oggetto. Mancando una esatta indicazione sul punto, la descrizione fattuale appare lacunosa già con riferimento al luogo nel quale si sarebbe verificata la caduta.

Non è stato, infatti, fornito alcun elemento che consentisse di localizzare esattamente l’evento del sinistro e per l’effetto di documentare obiettivamente lo stato dei luoghi (verificare le condizioni e la eventuale messa in sicurezza delle scale interne ai ponti della motonave). Sul punto la Corte di appello rammenta che  è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo.

Inoltre, non è dato comprendere le circostanze relative alla dinamica dei fatti e il riferito stato delle scale interne, dal momento che secondo quanto asserito dal Comandante della nave, le stesse sarebbero inaccessibili agli stivatori, per norma di legge, durante le operazioni di sbarco e imbarco.

Infine, pare inverosimile che, verificatosi l’infortunio a bordo della motonave, nessuno abbia provveduto a segnalarne la verificazione e a mettere in atto i presidi sanitari presenti a bordo, garantendo un’immediata assistenza medica all’infortunato. L’immediata segnalazione dell’incidente avrebbe infatti, consentito al personale dell’equipaggio di constatare in via immediata e diretta lo stato dei luoghi ove si era verificata la caduta.

Per tali ragioni, la sentenza di primo grado viene integralmente confermata.

Avv. Emanuela Foligno

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