Il lavoratore deve allegare specificatamente la mancata adozione di misure di sicurezza da parte del datore di lavoro essendo inapplicabile il criterio di responsabilità oggettiva (Cassazione civile, sez. VI, Ordinanza n. 28704 del 16 dicembre 2020)

La Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza del Tribunale di Como, rigettava la domanda del lavoratore, autista di Società di autotrasporti, volta a ottenere il pagamento di ore di lavoro straordinario prestato tra il 2005 e il 2009, nonchè il risarcimento per lucro cessante a causa dei gravi danni subiti in un sinistro stradale a Palermo durante le ore di servizio, dal quale aveva riportato trauma addominale con lesioni agli organi interni e ischemia post traumatica.

In particolare, la Corte di Milano accertava la mancanza di specifiche allegazioni e prove da parte del lavoratore riguardo la mancata adozione di misure di sicurezza e ribadiva l’inapplicabilità del criterio di responsabilità oggettiva in materia di sicurezza sul lavoro.

Relativamente alle differenze retributive invocate la Corte riteneva, anche in questo caso, non raggiunta la prova della loro sussistenza anche per mancanza dell’istanza da parte del lavoratore di verificazione dell’autenticità delle copie dei cronotachigrafi, a fronte del disconoscimento operato dalla Società, nonchè per l’assenza, negli atti di parte, di ulteriori elementi dai quali fosse possibile valutare l’avvenuta prestazione di ore di straordinario non retribuite.

Il lavoratore ricorre in Cassazione con unico motivo con il quale lamenta “omesso esame e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alle risultanze documentali (dischi cronotachigrafi, genericamente contestati) e alla circostanza che l’attività di autista svolta riguardava sempre la medesima tratta”.

Gli Ermellini considerano la doglianza inammissibile.

La Corte milanese non ha omesso di esaminare un fatto decisivo, anzi ha accertato che dagli atti di causa non risultava che il lavoratore avesse mai richiesto gli originali dei cronotachigrafi disconosciuti nè che, a seguito del disconoscimento, ne avesse chiesto la verificazione, aggiungendo che il fascicolo non conteneva, oltre al documento disconosciuto, altri elementi dai quali si poteva ricavare la prova del lavoro straordinario invocato.

Mancando la prova sui cronotachigrafi, pertanto, non di può discorrere, né analizzare, l’infortunio in itinere lamentato dal lavoratore da cui derivava l’ischemia post traumatica.

La censura così posta, osserva la Suprema Corte, appare finalizzata a ottenere una rivalutazione dei fatti di causa in sede di legittimità.

E’ inammissibile, viene ribadito, il ricorso con cui “si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito”.

In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile con condanna alle spese di giudizio in favore dei controricorrenti.

Avv. Emanuela Foligno

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