La targa prova non sostituisce l’assicurazione del veicolo già targato e in caso di sinistro risponde la garanzia di responsabilità civile del veicolo

“Nell’ipotesi in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla obbligatoria assicurazione della responsabilità civile, venga posto in circolazione con l’apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicazione la garanzia del veicolo. Ciò in quanto la finalità della targa prova non è quella di sostituire l’assicurazione del veicolo, con quella del titolare dell’officina, ma quella – differente – di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile, che si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche”, in tali termini si è pronunciata la Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 28433 del 14 dicembre 2020).

La vicenda trae origine da un sinistro stradale che vede coinvolto un veicolo, già immatricolato e targato, che circolava con targa di prova condotto dall’addetto dell’autofficina.

Nello specifico, il conducente si poneva alla guida per verificare l’esistenza di un problema meccanico segnalatogli dal proprietario e perdeva il controllo del mezzo. A seguito dell’impatto il conducente decedeva, mentre il proprietario del veicolo antagonista e la trasportata riportavano lesioni personali.

Si costituivano in giudizio l’Autofficina e l’Assicurazione sostenendo che doveva rispondere dei danni la Compagnia che garantiva la responsabilità civile della targa prova.

L’Assicurazione della targa prova deduceva, invece, la responsabilità esclusiva dell’assicurazione del veicolo.

Il Tribunale condannava l’Autofficina proprietaria della targa prova e l’Assicurazione del veicolo al risarcimento dei danni.

L’Assicurazione del veicolo proponeva appello lamentando che il soggetto obbligato al pagamento in solido con l’Autofficina era l’assicurazione della targa prova.

La Corte d’Appello di Venezia condannava l’Assicurazione del veicolo al pagamento dell’ulteriore somma di euro 177.097,00 in favore dei danneggiati.

L’Assicurazione impugna in Cassazione lamentando la sussistenza dell’obbligo assicurativo.

Gli Ermellini ritengono il ricorso infondato.

Preliminarmente viene evidenziato che la circolazione con targa di prova è attualmente disciplinata dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli” e dall’art. 98 C.d.S. (parzialmente abrogato dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, art. 4).

Tale decreto prevede che possano circolare su strada, senza carta di circolazione, i soli veicoli che vengano autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

Inoltre, il D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, art. 9  prevede che il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di dimostrazione per la vendita, deve contenere, in sostituzione dei dati della targa di riconoscimento, quelli della targa prova.

Ciò posto, frequentemente Concessionarie o Autofficine utilizzano una targa prova per esigenze di prove tecniche o di vendita su veicoli già provvisti di targa e, quindi, già immatricolati.

Il Ministero dell’Interno, con un primo parere del 30.3.2018,  riguardo alla possibilità di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati e, quindi targati, ma sprovvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile, ha desunto che la circolazione in prova può avvenire, nei limiti e per i casi previsti dalla legge, “con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione, in deroga al disposto degli artt. 93,110 e 114 C.d.S.

Tre mesi dopo, con nota del 30 maggio 2018, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, rilevava che la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrispondeva alle finalità del dettato normativo che “secondo la previsione dell’art. 98 C.d.S., come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 474 del 2001, doveva essere solo quella di consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione”.

In legittimità, sebbene in via incidentale, è stato affermato che la targa di prova è utilizzabile solo se il veicolo non è ancora stato immatricolato, mentre per l’auto che abbia già una targa ordinaria la circolazione su strada è consentita solo se il veicolo è anche in regola con la revisione periodica e se è coperto da assicurazione per la RCA, diversa dall’assicurazione della targa di prova.

Gli Ermellini, pertanto, ritengono di dare continuità a tale principio ed affermano che “nell’ipotesi in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della responsabilità civile, venga posto in circolazione con l’apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicazione la garanzia del veicolo. Ciò in quanto la finalità della targa prova non è quella di sostituire l’assicurazione del veicolo, con quella del titolare dell’officina, ma quella – differente – di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile, che si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche”.

La targa prova risana la mancanza di carta di circolazione, ma non sana nè la mancanza di revisione, nè l’uso per competizioni sportive al di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita.

In definitiva, la targa prova rappresenta una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo.

La polizza della targa prova copre il rischio dei danni, con la particolarità che non si riferiscono a quelli causati da un determinato veicolo, ma seguono la targa e, cioè, coprono i danni che potrebbero essere determinati da tutti veicoli sui quali è apposta, di volta in volta, la targa prova,  ciò in quanto la garanzia riguarda tale documento e non il veicolo.

Per tali ragioni il ricorso viene rigettato perché il veicolo responsabile del sinistro era già targato con la conseguenza che deve operare la RCA del veicolo medesimo.

Avv. Emanuela Foligno

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1 commento

  1. Buongiorno, riprendendo il tema dell’articolo, in considerazione però della recente approvazione del DL Infrastrutture come cambia l’utilizzo della targa prova? Premesso che sarà possibile utilizzarla su mezzi già immatricolati, ai fini assicurativi chi è responsabile in caso di sinistro? E se l’auto con la targa prova è targata ma non assicurata RCA è sufficiente la copertura assicurativa della targa prova? Grazie.

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