Respinto il ricorso della proprietaria di un’automobile che chiedeva il risarcimento del danno al veicolo subito in conseguenza di un sinistro asseritamente dovuto alla presenza di un avvallamento del manto stradale

Con l’ordinanza n.17978/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso si una donna che aveva convenuto in giudizio il Consorzio delle Autostrade Siciliane (CAS) per sentirlo condannare al risarcimento del danno al veicolo di sua proprietà in occasione di un sinistro stradale nel quale il conducente del mezzo aveva perso il controllo della stessa a causa di un avvallamento del manto stradale coperto d’acqua.

Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda risarcitoria, ma la decisione era stata riformata in appello. Il Tribunale, in particolare, nel ribadire la correttezza dell’inquadramento della fattispecie in esame nella responsabilità ex art.2051 cc, aveva ritenuto che l’attrice non avesse fornito alcuna prova del nesso causale tra la cosa in custodia (nello specifico: l’avvallamento del manto stradale) ed il danno subìto dal veicolo.

Al riguardo il Tribunale aveva evidenziato che la sola dichiarazione del teste (assistente Capo della P.S. di S. Agata di Militello), secondo cui 350 mt prima del punto di urto del veicolo vi era un piccolo avvallamento in curva non segnalato, non era sufficiente a provare che la perdita di controllo del veicolo da parte del conducente fosse stata causata proprio da tale anomalia del manto stradale, e non invece dalla condotta imprudente del guidatore, che, a quanto riferito dal rapporto della P.S., aveva perso il controllo a causa della velocità non particolarmente moderata e delle condizioni di tempo e di luogo (curva ed asfalto bagnato).

Il Tribunale aveva anche rilevato che il conducente di altro veicolo coinvolto aveva dichiarato alla P.S. di avere visto sbandare l’auto dell’attrice mentre si accingeva a compiere la manovra di sorpasso ad una velocità di circa 100 Km/h.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la ricorrente deduceva  che il Tribunale avesse ritenuto carente la prova del nesso causale tra avvallamento del manto stradale coperto d’acqua e perdita di controllo dell’auto; in particolare sosteneva che le condizioni della strada, per come accertate dalla stessa P.S. (e, cioè, per l’esistenza dell’avvallamento e per la strada “in curva, bagnata e con pioggia in atto”) costituivano un’obiettiva situazione di pericolosità, non segnalata e quindi imprevedibile, idonea a produrre l’evento dannoso ed a provare il nesso causale tra bene in custodia ed evento dannoso.

La donna, inoltre, eccepiva, che il Giudice di merito, nella valutazione della prova del nesso causale, non avesse tenuto conto dell’assenza di elementi soggettivi di responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell’attore.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto i motivi di doglianza inammissibili, in quanto si risolvevano in “una non consentita censura alla ricostruzione della ‘questio facti’ (insussistenza della prova del nesso causale tra la cosa – avvallamento del manto stradale – e l’evento dannoso in questione) al di fuori dei limiti indicati da Cass. S.U. 8053 e 8054/2014, secondo cui “l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); fatto storico (nel senso su precisato) omesso non specificamente indicato nel ricorso in esame”.

La redazione giuridica

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