Respinto il ricorso di una donna che chiedeva il ristoro del danno subito a causa di una caduta da cavallo durante una lezione di equitazione
Aveva convenuto in giudizio il circolo ippico presso il quale si era recata per una lezione di equitazione e il suo presidente, nonché l’insegnante, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta da cavallo, e conseguente frattura del femore destro.
La donna deduceva che, nonostante avesse seguito pochissime lezioni, le era stata assegnata una cavalla dal carattere irrequieto, la quale l’aveva disarcionata, senza che al momento del fatto l’insegnante si trovasse nei pressi dell’animale.
In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, ma la Corte d’Appello, in accoglimento del gravame, aveva invece rigettato la domanda attorea.
Il Collegio territoriale, in particolare, aveva evidenziato che, “in tema di esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 cc, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito (e cioè l’eccezionalità ed imprevedibilità) e sia idonea da sola a provocare l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori (e ciò anche quando detta causa sia identificabile nel fatto del danneggiato stesso, che abbia reso, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita la predetta attività)”.
Nella specie, l’evento dannoso doveva essere ascritto in via esclusiva alla condotta incauta dell’allieva, la quale non aveva neppure ascoltato le istruzioni dell’insegnante ed anzi si era comportata al contrario delle dette istruzioni; nello specifico, infatti, dalla compiuta istruttoria era emerso che la dinamica del sinistro era diversa da quella prospettata dall’attrice; in particolare, era stato accertato che alla donna (la quale, peraltro, aveva già seguito sei lezioni e non era quindi priva dei primi rudimenti dell’attività) era stata assegnata una cavalla da tutti i testi definita di carattere docile ed utilizzata per le lezioni dei bambini e dei principianti; che la signora stava procedendo al passo ed al piccolo trotto, inserita al centro di una fila indiana di tre allievi, con l’istruttrice a una distanza di tre/quattro metri; che ad un certo punto, verosimilmente a causa di una mancanza di impulso, la cavalla si era fermata ed aveva abbassato il collo; l’istruttrice era intervenuta, gridando più volte di tirare le redini e stare con le spalle all’indietro, ma l’allieva, anziché sentire tali istruzioni, si era protesa in avanti ed era scivolata lungo il collo del cavallo, cadendo al suolo.
Di conseguenza, a giudizio della Corte territoriale doveva ritenersi che la caduta dal cavallo non era stata provocata da un movimento repentino dell’animale, che anzi si era proprio fermato, ma dalla condotta della ricorrente medesima, che, come da istruzioni ricevute, avrebbe dovuto limitarsi a tirare verso di sé le redini ed a stare dritta sulla sella; né poteva ritenersi che l’istruttrice avrebbe dovuto essere ad una distanza minore, posto che l’allieva non era una principiante e che i cavalli stavano procedendo al piccolo trotto in fila indiana, sicché stare a fianco degli animali avrebbe solo rischiato di innervosirli e di creare una situazione di pericolo.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte la donna eccepiva che, ai sensi dell’art. 2050 cc, la parte attrice aveva il solo onere di provare il danno ed il nesso causale con l’attività esercitata, mentre la parte convenuta aveva l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Erroneamente – a suo avviso – la Corte territoriale aveva affermato “che la condotta della danneggiata era eccezionale ed imprevedibile, e quindi tale da interrompere il nesso causale”; la sua condotta non poteva, invece, essere qualificata né eccezionale né volontaria, perché era stata imposta dalla pericolosità della stessa attività, consistente nel cavalcare un cavallo senza avere la dovuta esperienza per dominare le proprie azioni e controllarne gli eventi; la caduta dell’allieva, principiante ed inesperta, dal cavallo avrebbe potuto costituire un “caso fortuito” solo nell’ipotesi, non verificatasi nella specie, in cui il cavallo si fosse “imbizzarrito”.
La ricorrente, inoltre, sosteneva che i convenuti non avevano assolto all’onere della prova a loro carico, in quanto avrebbero dovuto dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l’evento, e, in particolare di avere predisposto ogni opportuna organizzazione (anche con un rapporto di vicinanza con l’allieva) per evitare la probabile caduta traumatica dal cavallo.
I Giudici Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 17982/2020 hanno ritenuto i motivi di doglianjza inammissibili in quanto si risolvevano in una critica, di per sé insindacabile in sede di legittimità, all’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale sia in ordine all’interruzione del nesso causale per effetto della condotta, ritenuta eccezionale ed imprevedibile, della danneggiata, sia in ordine alla predisposizione, da parte dei convenuti, di ogni cautela per evitare il danno.
A detta della Cassazione, dunque, non sussisteva la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. che si configura “se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo ‘onus probandi’ a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”, e non quando, come nel caso in esame, “ci si duole solo che la Corte territoriale, a seguito del procedimento di acquisizione e valutazione del materiale probatorio strumentale alla decisione, abbia valutato i fatti in modo diverso da quanto auspicato dalla parte stessa”.
Avv. Claudia Poscia
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
Caduta sulle scale del casinò: si al caso fortuito, nessun risarcimento





