Investimento mortale sulle strisce e responsabilità dell’automobilista

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Respinto il ricorso del conducente di un veicolo accusato dell’investimento mortale di una coppia che, dopo essere scesa da un’autovettura, attraversava la strada sulle strisce pedonali

Con l’ordinanza n.17989/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un automobilista condannato in sede di merito per l’investimento mortale di un uomo e una donna, marito e moglie, su di un attraversamento pedonale.

In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto il concorso di colpa dei pedoni in ragione del 30%, ma la Corte di appello aveva riformato la pronuncia affermando l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro.

L’uomo si era quindi rivolto alla Suprema Corte eccependo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella circostanza concernente la posizione di un’altra vettura ferma prima dell’attraversamento pedonale, dalla quale le vittime erano scese per poi attraversare la strada.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il motivo di doglianza in parte inammissibile, in quanto non adeguatamente specifico, ed in parte infondato, in quanto la Corte di Appello aveva adeguatamente ricostruito l’investimento in punto di fatto, affermando che comunque, trovandosi i due pedoni sulle strisce pedonali, il ricorrente aveva assoluto obbligo di fermarsi per consentire l’attraversamento.

Sul punto la sentenza impugnata aveva affermato che i due pedoni erano scesi da una autovettura e “compivano l’attraversamento sulle strisce pedonali, confidando nel fatto che trovandosi su tatto di strada da esse contrassegnato avevano diritto di precedenza sulle autovetture che sopraggiungevano”, una delle quali si era, appunto, fermata per consentire loro l’attraversamento. Il vizio prospettato, a detta della Cassazione, era pertanto insussistente.

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