Riconosciuta la piena responsabilità del veicolo investitore, ma nel determinare il danno non patrimoniale il Giudice ha tenuto conto che nelle more del giudizio il pedone era deceduto per causa diversa dal sinistro

“In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del danno spettante agli eredi del defunto ‘iure successionis’  va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto”. Lo ha ribadito, richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Castrovillari nella sentenza n. 448/2020 pronunciandosi sulla causa intentata da un pedone, investito da un’automobile, nei confronti dell’investitore e della compagnia assicurativa di quest’ultimo.

L’uomo era morto nelle more delle giudizio, che era stato quindi proseguito dagli eredi, e il Giudice aveva riconosciuto la piena responsabilità del veicolo investitore.

Nella determinazione del danno non patrimoniale, il Tribunale ha rilevato che, contrariamente alle deduzioni di parte attrice, il CTU aveva accertato che le lesioni subite dalla parte offesa “erano quantificabili in una IP dell’11%, in una ITT di 20 gg., in una ITP al 75% di 40 gg., al 50% di 30 gg. e al 25% di 25 gg.”.

Pertanto, in applicazione delle tabelle milanesi (che includono l’intero danno non patrimoniale), il danno da invalidità temporanea, calcolato con il valore base di 98,00 euro/giorno, risultava pari ad euro 6.982,00.

In relazione al danno da invalidità permanente, invece, non era senza rilievo il fatto che nelle more del giudizio il danneggiato fosse deceduto per causa diversa dal sinistro.

Applicando le attuali tabelle milanesi, nella parte dedicata specificamente alla determinazione del danno nelle ipotesi di morte per causa diversa dal sinistro e tenuto conto del fatto che il decesso si era verificato a circa due anni di distanza dall’evento lesivo, il danno da IP poteva quindi essere quantificato in euro 2.438,00.

Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente subito risultava pari ad euro 9.420,00 (6.982,00+2.438).

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